Prova della vivenza a carico e pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 40 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità, la vivenza a carico del defunto costituisce un requisito di fatto che deve essere provato dal richiedente e non si presume. L’onere della prova grava sul ricorrente, anche erede, il quale deve allegare e dimostrare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere. L’Istituto previdenziale può assolvere al proprio onere di contestazione fornendo indici contrari, quali lo stato coniugale del richiedente e la titolarità di un autonomo trattamento di invalidità civile. In presenza di tali risultanze, la domanda di pensione di reversibilità fondata sulla condizione di orfano inabile maggiorenne convivente a carico va rigettata. La qualificazione di erede, di per sé, non è sufficiente a fondare il diritto alla prestazione.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi della madre, hanno chiesto l’accertamento delle condizioni per la concessione della pensione di reversibilità a decorrere dalla prima domanda amministrativa, oltre alla conseguente condanna dell’INPS al pagamento.
La domanda si articolava su due fronti: la pensione di reversibilità spettante alla madre nel breve periodo di sopravvivenza al marito e il riconoscimento della prestazione in favore di uno dei figli, quale orfano inabile maggiorenne convivente a carico. L’INPS ha contestato la fondatezza delle pretese, sostenendo che i ricorrenti non avessero asseverato le proprie richieste e fornendo elementi di fatto diretti a smentire il requisito della vivenza a carico. La questione è giunta davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, in composizione monocratica.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato parzialmente fondato. La Corte ha esaminato separatamente le due domande, adottando per ciascuna una soluzione diversa.
Quanto alla pensione di reversibilità spettante alla madre nel periodo di sopravvivenza al coniuge, il giudice ha rilevato che i pagamenti richiamati dall’INPS nelle proprie difese si riferivano a soggetto diverso da quello considerato. La prima domanda è stata quindi accolta, con condanna dell’Istituto al pagamento delle somme dovute agli eredi, unitamente a interessi e rivalutazione. Sul punto la contestazione dell’INPS è risultata smentita dalla stessa documentazione prodotta.
Diversa è stata la sorte della seconda domanda, relativa al figlio quale orfano inabile maggiorenne convivente a carico. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova dei requisiti della vivenza a carico. Il ricorso introduttivo non conteneva elementi di fatto idonei ad assicurare il requisito richiesto dalla legge, mentre la parte resistente, nella memoria, ha indicato numerosi indici contrari all’esistenza della condizione invocata.
L’Istituto ha inoltre chiarito che il ricorrente risultava coniugato e titolare di un trattamento di invalidità civile. Tali circostanze, secondo il giudice, escludono ex actis il requisito in questione. La Corte ha ribadito che la prova della vivenza a carico è a carico del ricorrente e che questi non ha assolto al proprio onere. Ha inoltre valorizzato l’assenza ingiustificata a un’udienza.
La seconda domanda è stata quindi rigettata. Le spese sono state compensate tra le parti. Il dispositivo ha così confermato l’accoglimento della prima domanda e il rigetto del resto del ricorso.
Nota della Redazione
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