Responsabilità del sanitario di pronto soccorso esclusa per mancata diagnosi di fratture (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 28 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale il rigetto della domanda presuppone la verifica dei fatti costitutivi e della relativa prova. Manca la prova dell’evento antecedente alla condotta sanitaria quando non consta che la frattura si sia verificata prima dell’accesso del paziente in pronto soccorso. Manca la prova del danno differenziale quando la sua esistenza è prospettata in termini di mera possibilità, con percentuale inferiore al cinquanta per cento. Manca, infine, la prova dell’inadempimento quando la tecnica diagnostica utilizzata presenti un tasso di specificità del novanta per cento, con sola ipotesi di falsi negativi. In tali casi difetta il nesso causale tra condotta del sanitario ed evento lesivo.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico in servizio presso il pronto soccorso di una struttura sanitaria, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 54.177,81, oltre accessori e spese. Oggetto della contestazione era la perdita patrimoniale subita dall’azienda sanitaria a seguito della liquidazione, in favore di un paziente, di un risarcimento per la lesione permanente della salute conseguente alla mancata diagnosi di due fratture.
Secondo la prospettazione attorea, il sanitario non avrebbe diagnosticato una frattura al polso destro e avrebbe sottovalutato una frattura vertebrale, dopo una caduta domestica cagionata da un attacco di sincope. Il convenuto si è costituito chiedendo in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell’atto di citazione e, nel merito, il rigetto della domanda, contestando l’esistenza del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina nel merito la questione applicando il principio della ragione più liquida, ammissibile anche per le questioni di rito secondo Cass. Sez. un. del 2025, con assorbimento della richiesta istruttoria e della pregiudiziale di rito sollevate dalla difesa.
Quanto alla gestione cardiologica, la Corte rileva che il sanitario ha visto il paziente in una sola occasione. Tutti i consulenti hanno registrato inadempienze e ritardi nella gestione cardiologica e non ortopedica del caso, essendo il tempestivo riscontro del disturbo cardiaco idoneo a evitare le successive cadute, che devono considerarsi causa efficiente delle varie fratture. Appare quindi incongruo attribuire la responsabilità al convenuto.
In relazione alla frattura del radio, il Collegio osserva che essa è solitamente assai dolorosa, ma il paziente non ha mai manifestato sofferenza. Il pubblico ministero ha ammesso in udienza che non vi è alcun elemento per ritenere che la frattura si sia verificata prima dell’ingresso in pronto soccorso piuttosto che prima della visita di controllo. Manca pertanto la prova dell’evento antecedente alla condotta sanitaria, la prova del danno da mancata tempestiva ingessatura e la prova dell’inadempimento.
Con riferimento alla frattura vertebrale, non è stato accertato, secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza, che la sua sottovalutazione abbia cagionato un danno differenziale. Lo stesso consulente del danneggiato ha ammesso che solo è possibile, con percentuale inferiore al cinquanta per cento, che da tale evento sia derivato un maggior danno; evenienza smentita dalla risonanza magnetica del 22 dicembre.
La Corte esclude, infine, l’inadempimento, poiché il sanitario ha utilizzato la tecnica manuale della percussione a pugno chiuso, con tasso di specificità del novanta per cento e sola ipotesi di falsi negativi pari al dieci per cento. A fronte del risultato negativo del test, poteva ritenersi ragionevolmente superfluo effettuare un’ulteriore radiografia specifica. L’azione erariale va perciò rigettata.
Il Collegio liquida le spese processuali in euro 7.500,00, comprensive di spese forfettarie, IVA e CPA, commisurandole ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, secondo l’orientamento di Cass. n. 24882 del 2023.
Nota della Redazione
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