Definizione con rito abbreviato e controllo del pagamento nel giudizio di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 41 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., il giudice contabile, dopo aver ammesso la definizione alternativa con decreto e aver determinato la somma dovuta, è chiamato ad accertare, in via definitiva, l’effettivo versamento degli importi e l’avvenuta quietanza da parte dell’amministrazione danneggiata. Il controllo non si limita alla sola dichiarazione del richiedente, ma esige la prova documentale del pagamento e dell’incameramento della somma risarcitoria all’erario. Solo a fronte di tale verifica il giudizio è definito con declaratoria di null’altro dovuto per la fattispecie di responsabilità dedotta. Le spese di lite, in questo caso, sono poste a carico dei convenuti secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio i convenuti per il pregiudizio erariale arrecato all’amministrazione regionale a seguito di condotte di ingiustificato assenteismo verificatesi nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 13 giugno 2018. All’attore erariale l’istituto ha contestato, in particolare, un danno all’immagine.

Nelle comparse di costituzione, la difesa dei convenuti ha chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato contemplato dall’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una percentuale del danno all’immagine e depositando i pareri favorevoli della Procura. La questione è giunta all’attenzione del collegio per il controllo sul corretto adempimento dell’obbligazione così assunta.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce anzitutto la natura dell’istituto richiamato. Il rito abbreviato è stato introdotto in funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità, con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Esso permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del parere concorde della Procura, di domandare nella memoria di costituzione la definizione alternativa del giudizio con il pagamento di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.

In questa cornice il giudice è chiamato a svolgere una duplice verifica. Deve anzitutto accertare, allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza; deve poi valutare la congruità della somma proposta, tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno, secondo il criterio indicato dalla Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018. A monte, dunque, il decreto di ammissione definisce l’an e il quantum della prestazione posta a carico del convenuto.

Nel caso esaminato la Sezione aveva accolto la richiesta con il Decreto n. 6 del 9 dicembre 2025, determinando gli importi dovuti da ciascun convenuto e fissando un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione per l’adempimento, con contestuale fissazione dell’udienza camerale per l’accertamento del pagamento.

In sede di verifica è però emerso un profilo critico. All’udienza fissata i convenuti hanno chiesto la definizione del giudizio, mentre l’attore erariale ha rilevato l’assenza dell’attestazione dell’amministrazione danneggiata circa l’avvenuto pagamento. In mancanza di tale quietanza la Sezione ha emesso l’Ordinanza n. 12 del 30.1.2026, ordinando il deposito del documento in originale o in copia conforme. Solo successivamente la difesa ha depositato l’attestazione dell’ente di avvenuta ricezione degli importi.

Accertato l’integrale versamento e l’incameramento delle somme, il collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di legge per la positiva conclusione del rito premiale e ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., dichiarando che nulla è più dovuto dai convenuti in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta. Le spese di lite, comprensive della fase di merito e limitatamente alla quota di debenza, sono state poste a carico dei convenuti in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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