Falso grossolano e marchi contraffatti lesivi dell’attitudine ingannatoria del segno (Cass. pen. Sez. V n. 10374 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa considerarsi innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, occorre avere riguardo all’attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono alla tutela del consumatore. Il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. è integrato dalla detenzione per la vendita o dalla vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, tutelando la norma la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi e come garanzia di qualità e originalità della produzione. Le approssimative rifiniture dei prodotti e la rudimentalità della bancarella non incidono sulla sussistenza della fattispecie, essendo sufficiente l’attitudine ingannatoria del segno distintivo. La mancata valutazione, da parte del giudice di merito, della sentenza prodotta dalla difesa a sostegno dell’invocata continuazione integra vizio di motivazione, con annullamento limitato e rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 24 settembre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. Secondo la rubrica, l’imputato deteneva, ai fini della vendita, merce — tra cui borse, portamonete e cinture — recante marchi contraffatti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale ravvisato gli estremi del falso grossolano, e per avere disatteso la richiesta subordinata di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della continuazione, sostenendo di avere depositato, insieme alle conclusioni, la sentenza di condanna da porre a base del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La tesi difensiva faceva leva sulle dichiarazioni testimoniali, dalle quali emergevano rifiniture scadenti dei prodotti e una bancarella rudimentale. La Corte rileva che il ricorrente trascura il principio, correttamente applicato dai giudici di merito, secondo cui la valutazione del falso grossolano va condotta sull’attitudine ingannatoria del marchio in sé, e non sulle modalità di vendita o su altre circostanze esterne, che riguardano la tutela del consumatore.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, e in particolare Sez. 5 n. 30539 del 13/05/2021 e Sez. 2 n. 16807 del 11/01/2019, evidenziando come le approssimative rifiniture e le condizioni di vendita non siano idonee a incidere sulla sussistenza della fattispecie. È sufficiente, a tal fine, l’attitudine ingannatoria del segno distintivo. La Corte ribadisce che la norma incriminatrice tutela la fede pubblica in senso oggettivo, quale affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che garantiscono la circolazione dei prodotti, anche a tutela dei titolari del marchio, interessati a preservare la certezza sulla funzione del segno come garanzia di qualità e originalità.
Il motivo relativo alla denegata applicazione della particolare tenuità del fatto è giudicato generico e aspecifico. Le censure, reiterative e non circostanziate, risultano già disattese dalla Corte d’appello con motivazione esente dai dedotti vizi.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ritiene fondata l’eccezione sulla produzione difensiva della copia della sentenza di condanna della Corte d’appello di Catania, allegata alle conclusioni per sostenere l’invocata continuazione. La precedente condanna risulta peraltro confermata dal certificato del casellario giudiziale. La Corte territoriale era dunque nelle condizioni di valutare il motivo sulla determinazione della pena e il suo mancato esame impone l’annullamento sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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