Inammissibilità de plano dell’istanza di misura alternativa solo se ictu oculi (Cass. pen. Sez. I n. 3791 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali. Poiché la ratio del provvedimento de plano risiede nella rilevabilità ictu oculi dell’infondatezza, ove sorgano problemi di valutazione che impongano l’uso di criteri interpretativi è dovuta l’instaurazione del contraddittorio camerale. L’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. non è applicabile quando l’istanza contenga l’indicazione del domicilio. La mancata allegazione di un’attività di lavoro non integra difetto delle condizioni di legge per l’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Fatto
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, con decreto del 13.5.2024, ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza di misura alternativa (affidamento al servizio sociale, semilibertà o detenzione domiciliare) presentata da un condannato.
Il provvedimento si fondava su due rilievi: l’assenza di una effettiva residenza e la mancata indicazione dell’ambiente di inserimento lavorativo, circostanze che impedivano di acquisire notizie utili e di valutare le prospettive rieducative. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 666, comma 2, e 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. e lamentando che la nota della Questura richiamata nel decreto non era stata oggetto di accertamento diretto.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dal principio secondo cui il decreto presidenziale di inammissibilità de plano è ammesso solo quando l’istanza manchi dei requisiti di legge e la relativa constatazione non richieda accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali, come affermato da Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018.
La Corte ha richiamato anche Sez. 5, n. 34960 del 14/6/2007, secondo cui, quando si pongono problemi di valutazione che impongono l’uso di criteri interpretativi, è dovuta l’instaurazione del contraddittorio camerale previsto dall’art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen.
Applicando tali principi, la Sezione ha rilevato che nell’istanza era indicato il domicilio, circostanza confermata dallo stesso decreto presidenziale, che richiamava una nota della Questura definita “relativa proprio al domicilio indicato nell’istanza introduttiva”. Il richiamo a tale nota dimostra che l’autorità giudiziaria non si è limitata a prendere atto della mancanza originaria di un requisito, ma ha attivato i propri poteri istruttori e compiuto una valutazione incompatibile con la declaratoria de plano.
Peraltro, il contenuto della nota corrispondeva esattamente a quanto segnalato nel ricorso, non essendo mai stata constatata direttamente l’irreperibilità dell’istante nel domicilio indicato né l’inidoneità del domicilio stesso. La Corte ha quindi escluso che ricorresse l’ipotesi dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Quanto alla mancata indicazione dell’ambiente di lavoro, la Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale qualora il richiedente non abbia allegato un’attività lavorativa, non rientrando tale elemento tra le condizioni di legge e dovendo la mancanza di occupazione stabile essere valutata unitamente agli altri elementi sulla personalità del richiedente, come affermato da Sez. 1, n. 43390 del 22/9/2014 e da Sez. 1, n. 19061 del 7/4/2004.
Non ricorrendo un caso di insussistenza ictu oculi dei presupposti normativi, la delibazione di fondatezza restava riservata al collegio in sede camerale. Il decreto è stato quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per l’esame nel merito.
Nota della Redazione
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