Falso ideologico informatico: consumazione nel server locale periferico (Cass. pen. Sez. VI n. 36436 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di falso ideologico, anche nella forma informatica, è reato istantaneo di pericolo e si perfeziona nel momento in cui l’atto esce dalla sfera di esclusiva disponibilità del suo autore e diviene accessibile ai terzi, facendo sorgere il pericolo per la fede pubblica. Nel documento informatico inserito in un sistema telematico unitario, rileva il luogo in cui l’autore procede all’inserimento dell’atto nel server dell’ufficio periferico, divenendo lo stesso già accessibile ad altro soggetto pubblico, e non il luogo del server centrale. È irrilevante, ai fini della consumazione, la modificabilità dell’atto da parte di chi vi abbia adeguati livelli di accesso, requisito non previsto dalla norma incriminatrice. Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. è inammissibile quando la questione di competenza territoriale è prospettata in termini vaghi, ipotetici o meramente esplorativi, o quando il giudice rimettente è certo della propria competenza o incompetenza.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento per reati connessi alla gestione della rete autostradale, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 17/7/2025, ha rimesso alla Corte di cassazione, ex art. 24-bis cod. proc. pen., molteplici questioni di competenza per territorio, tempestivamente eccepite dagli imputati e già rigettate in udienza preliminare. Le questioni riguardano il luogo di consumazione dei reati di falso ideologico informatico e dei falsi documentali, oltre a taluni profili di connessione.
La difesa sostiene che il falso informatico si consumi a Roma, sede del server centrale ove l’atto diviene immodificabile e conoscibile dalla committente concessionaria, mentre il Pubblico Ministero ritiene sufficiente l’inserimento nel sistema dell’ufficio periferico di Genova. Quanto ai falsi documentali, alcuni imputati invocano la competenza di Bologna o Milano, in ragione del luogo di redazione e sottoscrizione delle relazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ratio dell’istituto del rinvio pregiudiziale, introdotto dall’art. 4, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: prevenire che l’eccezione di incompetenza resti come vizio occulto del processo. Ne deriva che il rinvio è precluso quando il giudice è certo della propria competenza o incompetenza e che la serietà della questione è requisito implicito. La Corte chiarisce poi il perimetro cognitivo: il giudizio ha contenuto esclusivamente giuridico e si fonda sugli elementi del capo di imputazione e sugli ulteriori elementi certi prospettati dal rimettente.
Sul primo quesito, il Collegio ricorda che il falso è reato istantaneo di pericolo: non basta la formazione dell’atto ove resti nella sfera esclusiva dell’autore, ma occorre che l’atto assuma rilevanza esterna e divenga accessibile ai terzi. Non è invece necessaria l’immodificabilità, che sposterebbe troppo in avanti la consumazione e determinerebbe sostanziale impunità.
La Corte richiama quindi i criteri delle Sezioni Unite n. 17325 del 2015 sul luogo di consumazione dell’accesso abusivo: il sistema telematico è unitario e rileva il luogo della postazione remota da cui avviene l’accesso, non quello del server centrale. Applicando tali coordinate, ritiene che rilevi il luogo di inserimento dell’atto nel server locale di Genova, poiché già da quel momento il documento acquisiva rilevanza esterna ed era accessibile al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È pertanto irrilevante la successiva trasmissione al server centrale e la conseguente accessibilità da parte della committente.
Le questioni sulla connessione teleologica relative a taluni imputati sono dichiarate inammissibili, perché formulate in termini vaghi ed esplorativi; in ogni caso la soluzione sarebbe stata ininfluente, restando competente Genova. Le questioni su alcuni falsi documentali sono parimenti inammissibili per genericità o per la valenza preclusiva della precedente decisione della Corte in sede cautelare (Sez. 5 n. 22052 dell’8/1/2020), vincolante ex art. 25 cod. proc. pen. in assenza di fatti nuovi.
La Corte dichiara infine la competenza del Tribunale di Genova per tutti i reati di falso ideologico informatico e per i reati di falso documentale contestati, applicando il criterio suppletivo dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. ove il luogo di consumazione non sia individuabile con certezza.
Nota della Redazione
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