Misure cautelari: inammissibile il ricorso che propone rilettura degli indizi (Cass. pen. Sez. II n. 36437 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento. Non è invece ammissibile quando propone censure che investono la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. In sede di legittimità è consentita la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è quindi prospettabile una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro, in data 6.02.2025, aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale. L’imputazione cautelare riguardava il delitto di estorsione aggravata di cui agli artt. 110 e 629, commi 1 e 2, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, cod. pen., e l’art. 416-bis.1 cod. pen.
Secondo la ricostruzione accusatoria, una società subappaltatrice di lavori per la variante di un metanodotto aveva subito un’attività estorsiva ad opera del ricorrente, capocantiere di altra impresa e indicato come referente locale di un gruppo criminale. L’estorsione sarebbe stata attuata imponendo l’affidamento a ditte compiacenti, con sovrafatturazione degli importi e destinazione dell’eccedenza al finanziamento del sodalizio. Il Tribunale del riesame aveva riconosciuto la gravità indiziaria sulla base delle dichiarazioni del denunciante e di alcuni dipendenti, riscontrate dalla messaggistica e dalle ammissioni di imprenditori terzi. Il ricorrente ha censurato la gravità indiziaria, l’aggravante del metodo mafioso, le esigenze cautelari e la scelta della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità fissati dall’art. 606 cod. proc. pen., perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Sul primo motivo, il giudice di legittimità ribadisce che in tema di misure cautelari il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Non lo è quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito, secondo i richiamati Sez. II n. 31553 del 2017 e Sez. II n. 27866 del 2019.
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto dell’attendibilità delle dichiarazioni del denunciante e dei dipendenti, spiegando le imprecisioni e le apparenti contraddizioni con la condizione di soggetti non avvezzi a quelle dinamiche. Le dichiarazioni risultano riscontrate dalla messaggistica e dalle ammissioni di sovrafatturazione rese da imprenditori terzi in sede di interrogatorio di garanzia, oltre che dalla conferma del viaggio verso l’incontro con un esponente del sodalizio. Il percorso argomentativo è immune da vizi logici e giuridici.
La Corte rileva inoltre che l’ordinanza del riesame aveva accolto l’eccezione difensiva di inutilizzabilità del compendio intercettivo, annullando il provvedimento limitatamente a un diverso delitto, sicché il compendio medesimo non fonda in alcun modo la decisione impugnata. Il ricorrente costruisce perciò la propria ricostruzione alternativa proprio su quel dato di cui la difesa invoca l’inutilizzabilità. Vale comunque il divieto di rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la prospettazione di una valutazione diversa integri il vizio di legittimità (Sez. Un. n. 6402 del 1997).
Anche il secondo motivo è inammissibile: l’aggravante del metodo mafioso è stata desunta da atteggiamenti oggettivamente prevaricatori, dall’evocazione e dall’impiego del riferimento al clan in modo che l’ingerenza fosse riconosciuta e temuta dalle vittime, fino a condurre uno di esse all’incontro con esponenti del sodalizio. Il terzo e il quarto motivo, infine, non superano la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendo la mera incensuratezza e l’intervenuto licenziamento idonei a superarla. Segue la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.