Nuove contestazioni dibattimentali: nessun sindacato del giudice sull’aggravante (Cass. pen. Sez. IV n. 33955 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto diverso, del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati nel decreto che dispone il giudizio, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo provvedere sul capo d’imputazione come modificato. Il potere di modificare l’imputazione o di contestare una circostanza aggravante appartiene in via esclusiva al pubblico ministero, inerisce all’esercizio dell’azione penale prescritto dall’art. 112 Cost. e non incontra limiti temporali o di fonte. Il diritto di difesa dell’imputato è assicurato dall’art. 519 cod. proc. pen., che gli consente di chiedere un termine non inferiore a venti giorni per contrastare l’accusa integrata o modificata. In tema di furto, la violenza sulle cose si realizza ogni volta che il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento o il mutamento di destinazione della cosa altrui, così da rendere necessaria un’attività di ripristino.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per due episodi di furto in abitazione, aggravati dall’essere stati commessi approfittando di circostanze di tempo ostative alla privata difesa e con violenza sulle cose. Nel corso del dibattimento di primo grado il pubblico ministero aveva modificato il capo di imputazione, contestando per entrambi i capi di imputazione l’aggravante della violenza sulle cose.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 516-522 cod. proc. pen. per la mancata notifica del capo di imputazione al difensore di fiducia dopo il rinnovo dell’udienza dibattimentale, l’errato rigetto della richiesta di rinvio per impedimento del difensore e l’insussistenza dell’aggravante contestata. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui, in tema di nuove contestazioni dibattimentali, al giudice è precluso qualsiasi sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto diverso o della circostanza aggravante proposta dal pubblico ministero. Il giudice deve invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell’imputato.
Gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., inseriti sotto la rubrica “Nuove contestazioni”, disciplinano l’esercizio dell’azione penale nel corso del dibattimento e mirano a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. La modifica dell’imputazione è un potere esclusivo del pubblico ministero, inerente all’esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall’art. 112 Cost.; nell’ipotesi dell’art. 517 cod. proc. pen. non sono richiesti né il consenso dell’imputato né l’autorizzazione del giudice, diversamente da quanto previsto dall’art. 518 cod. proc. pen. per la contestazione di un fatto nuovo.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 4 del 28.10.1998 (dep. 11.03.1999), secondo cui le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l’apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Nessuna preclusione deriva dalla preesistenza degli elementi di fatto rispetto all’apertura del dibattimento, poiché l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva.
Nel caso concreto, all’udienza del 23.04.2024 il difensore di fiducia, presente, ha prestato il consenso all’utilizzo dei verbali dibattimentali e delle prove raccolte, articolando prove documentali e rinunciando all’esame di un teste. Ne consegue che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato di cui all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Quanto al rigetto della richiesta di rinvio per impedimento del difensore, il motivo è generico e aspecifico: la decisione richiede un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo, con la priorità temporale quale parametro di valutazione, e il giudice ha rilevato l’assenza di documentazione a supporto. Il secondo motivo è inammissibile perché attiene alla ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.