Falso ideologico e uso di atto falso: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 2674 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso che chieda una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, ove non siano individuati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico e l’uso di atto falso, ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di chi esibisca alla polizia municipale un atto contraffatto munito di tutti i requisiti necessari a presentarlo con l’apparenza dell’atto riprodotto. La condotta resta punibile anche quando sia stata esibita una copia come se fosse conforme a un originale inesistente, poiché all’atto va riconosciuta una capacità decettiva autonoma e rilevante, idonea a trarre in inganno la pubblica fede. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti dal giudice di merito.

Il Fatto

La ricorrente è stata assolta in primo grado; la Corte di appello di Ancona, accogliendo il ricorso del Procuratore generale distrettuale, ha riformato la pronuncia e l’ha ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. La vicenda riguarda l’esibizione alla polizia municipale di un atto falso, contestata come uso di atto contraffatto.

Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. La questione centrale riguarda la valutazione del quadro probatorio e la configurabilità del reato in relazione alla natura dell’atto esibito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo — con cui la ricorrente denunzia violazione di legge lamentando la valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito — è dichiarato non consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e prive di un’adeguata individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.

Il secondo motivo, incentrato sulla mancata valorizzazione del ruolo del tecnico informatico e su un eventuale errore di stampa, è ritenuto manifestamente infondato e ancorato a mere congetture.

Il terzo e il quarto motivo, che lamentano vizi di motivazione in ordine alla deposizione dei testi escussi in primo grado, al bollettino originario non rinvenuto e all’insussistenza del reato, sono a loro volta manifestamente infondati. La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione immune da cadute logiche, che la ricorrente abbia esibito alla polizia municipale un atto falso. Il reato è comunque sussistente, secondo il richiamo a Sez. U. n. 35814 del 28/03/2019, anche ove sia stata esibita una copia come se questa fosse conforme a un originale non esistente, poiché a tale atto va attribuita una capacità decettiva autonoma e rilevante, siccome idoneo a trarre in inganno la pubblica fede (con richiamo a Sez. 5, n. 24012 del 12/05/2010). La contraffazione è stata ritenuta munita di tutti i requisiti necessari a presentare l’atto con l’apparenza di quello di cui si intendeva dimostrare l’esistenza.

Il quinto motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato: secondo l’indirizzo consolidato richiamato, nel motivare il diniego del beneficio è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso esaminato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *