Contabilità semplificata e bancarotta documentale: obbligo ex art. 2214 cod. civ. (Cass. pen. Sez. VII n. 2681 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritto dall’art. 2214 cod. civ. Il suo inadempimento può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale quando sia preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità se non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sono sorrette da sufficiente motivazione. Il vizio di motivazione dedotto in modo meramente riproduttivo di censure già vagliate dal giudice di merito è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La sentenza del Tribunale di Catania ha affermato la penale responsabilità, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 09.04.2024, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale, con riferimento all’obbligo prescritto dall’art. 2214 cod. civ.; vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo; richiesta di un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui il regime di contabilità semplificata previsto per le imprese minori non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ.
La Corte ribadisce che l’inadempimento di tale obbligo può integrare la bancarotta fraudolenta documentale ove sia preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore. A sostegno richiama Sez. V n. 52219 del 30.10.2014, Sez. V n. 656 del 13.11.2013 e, tra le più recenti non massimate, Sez. V n. 21961 del 12.03.2024.
Il secondo motivo è giudicato inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. I giudici di merito hanno tratto il dolo specifico dalla volontà di sottrarre ai creditori l’ingente magazzino oggetto della condotta distrattiva, con argomenti giuridici corretti.
Il terzo motivo, relativo al giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato. Le statuizioni sulla comparazione tra circostanze opposte implicano una valutazione discrezionale tipica del merito e sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sono sorrette da sufficiente motivazione. Sul punto la Corte richiama Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010.
La memoria depositata dalla difesa non aggiunge argomenti decisivi a superare le cause di inammissibilità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.