Prescrizione maturata prima della sentenza di appello annulla la condanna penale (Cass. pen. Sez. VII n. 2670 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito. Il termine prescrizionale del delitto di bancarotta semplice decorre dalla dichiarazione di fallimento e, computate le sospensioni, deve essere verificato con riferimento alla data della sentenza impugnata. Rilevata la prescrizione, la Corte annulla senza rinvio la sentenza, ma ai soli effetti penali: le statuizioni civili restano ferme, in virtù del principio di immanenza della parte civile costituita.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 217 legge fall., riducendo la pena principale e quella accessoria.
Avverso tale decisione il difensore propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, e insistendo sul motivo con memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa processuale: il motivo attiene solo agli effetti penali e lascia indenni quelli civili. Su questa base ritiene ammissibile la doglianza, integrando un motivo consentito dalla lett. b) del primo comma dell’art. 606 cod. proc. pen.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 12602 del 17.12.2015, secondo cui è deducibile in cassazione l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Nel merito, il termine massimo di prescrizione del delitto di bancarotta semplice decorre dalla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 5 giugno 2014. Tenuto conto dei giorni di sospensione per rinvio dell’udienza, il termine è spirato il 17 febbraio 2022, quindi prima della sentenza impugnata.
Esclusa l’operatività dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per assenza di elementi che conducessero a una pronuncia di proscioglimento nel merito, la Corte rileva l’intervenuto decorso del termine prescrizionale e annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali.
Resta fermo il capo sulle statuizioni civili, non inciso dal ricorso, nonostante l’assenza nel giudizio di secondo grado della parte civile. Il Collegio richiama il principio di immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen.: la parte civile costituita che non partecipi al giudizio di appello deve ritenersi comunque presente e le sue conclusioni, rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado.
Nota della Redazione
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