Fascia di rispetto cimiteriale e condono edilizio: irrilevante la riduzione sopravvenuta (Cons. Stato n. 5997 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta posto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 nella fascia di rispetto cimiteriale di 200 metri impedisce il rilascio del condono edilizio ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994. La riduzione della fascia disposta dalle norme tecniche di attuazione del PUC non opera retroattivamente: la legittimità del manufatto va valutata con riguardo al parametro vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria. La sopravvenuta modifica legislativa della fascia di rispetto non impone il rinvio della trattazione né il riesame del diniego, restando il thema decidendum ancorato alla disciplina vigente all’epoca dei provvedimenti impugnati. L’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure in presenza di un lungo decorso del tempo.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di un opificio industriale adibito a macello, realizzato in prossimità del cimitero comunale. Nel 1986 e nel 1995 presenta due domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994. Il Comune esprime parere negativo, rilevando che la fascia di rispetto cimiteriale era rimasta di 200 metri. Dopo un articolato contenzioso, l’amministrazione respinge le istanze di sanatoria e, nel 2023, adotta un’ordinanza di demolizione.

La società impugna dinanzi al TAR Campania, che rigetta i ricorsi riuniti. Propone quindi appello, lamentando la mancata considerazione della riduzione della fascia di rispetto a 50 metri disposta dalle NTA del PUC approvato nel 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di rinvio fondata sulla legge n. 199/2025, che ha modificato l’art. 338 R.D. n. 1265/1934 prevedendo la possibilità di ridurre la fascia a 50 metri. La richiesta è respinta: la legittimità dei provvedimenti impugnati non può essere valutata “ora per allora” alla luce della sopravvenienza normativa, poiché il parametro di giudizio resta quello vigente al momento della loro emanazione.

Nel merito, il Consiglio di Stato ribadisce che l’art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie configura un vincolo di inedificabilità assoluta. L’immobile ricade pacificamente entro i 200 metri dal perimetro cimiteriale e pertanto era escluso dai benefici condonistici. Il Collegio analizza la delibera consiliare che avrebbe ridotto la fascia a 50 metri, osservando che il procedimento non si era mai perfezionato per l’assenza del decreto prefettizio di validazione.

Quanto alle NTA del PUC del 2019, la Corte ne respinge la lettura estensiva proposta dall’appellante. L’art. 92, comma 2, delle NTA non ammette una riduzione generalizzata della fascia, ma richiama la normativa primaria, che consente la deroga solo per costruzione o ampliamento dei cimiteri, esecuzione di opere pubbliche o interventi urbanistici. Nessuna di tali condizioni ricorre nel caso di specie. Un’interpretazione contraria determinerebbe una violazione di legge, con conseguente disapplicazione delle previsioni regolamentari.

Infine, il Collegio esclude il difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: l’atto è vincolato e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neppure a distanza di tempo. Le autorizzazioni ambientali ottenute dalla società non fondano la legittimità edilizia degli immobili, avendo oggetto e funzione differenti rispetto ai divieti di inedificabilità. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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