Decadenza per mancata accettazione telematica della sede solo se provata la ricezione (TAR Campania n. 1172 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’assunzione per mancata accettazione della sede assegnata, prevista dall’art. 399, comma 3-quater, del d.lgs. n. 297/1994 introdotto dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 45/2025, presuppone che l’Amministrazione provi la ricezione, da parte del candidato, della lettera di notifica contenente il link per l’accettazione telematica. In difetto di tale prova, la decadenza è illegittima, non essendo configurabile alcuna volontà di rinuncia. Il giudice amministrativo non può supplire all’inerzia probatoria della parte pubblica mediante l’esercizio dei poteri istruttori officiosi, quando la prova riguardi fatti nella disponibilità della stessa Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con D.D.G. n. 3059/2024, concorrendo per la classe di insegnamento A061 in Campania. All’esito della selezione veniva collocato tra gli idonei vincitori, al terzo posto dei posti disponibili. In data 24 luglio 2025 riceveva, a mezzo mail ordinaria, la comunicazione della intervenuta rinuncia all’assunzione sulla classe A061.
L’Ufficio aveva richiesto, con mail ordinaria, la conferma dell’interesse all’assunzione presso la sede assegnata d’ufficio, entro cinque giorni. Il ricorrente, non avendo ricevuto la lettera di notifica contenente il link per l’accettazione, si ritrovava decaduto. Impugnava pertanto la decadenza e la cancellazione dalla graduatoria. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare; nelle more, il Ministero adottava un provvedimento di immissione in ruolo in esecuzione della pronuncia cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione. Il provvedimento di immissione in ruolo è stato adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare e non può ritenersi definitivamente satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato. Le Istruzioni operative contenute nell’Allegato A al decreto M.I.M. n. 137 dell’11 luglio 2025 prevedono che il candidato debba espressamente accettare la sede assegnata entro cinque giorni, mediante una funzione del sistema informativo raggiungibile da un link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione; l’omessa accettazione comporta la decadenza dall’incarico e la cancellazione dalla graduatoria.
Tuttavia l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova della ricezione, da parte del ricorrente, della comunicazione che lo onerava all’accettazione. Il Ministero si è limitato a depositare la nota dell’USR Campania recante il provvedimento di esecuzione della cautelare, senza dimostrare che il ricorrente abbia realmente ricevuto la lettera di notifica. La stessa inerzia probatoria era già stata rilevata in sede cautelare, valorizzando il disposto dell’art. 64 c.p.a.
Il Collegio esclude l’esercizio del potere istruttorio ufficioso per la prova di fatti rientranti nella disponibilità della parte. Tale potere non può essere esercitato a supplenza della parte che, avendo la disponibilità delle prove, non le abbia prodotte e non adduca giustificazioni per l’omissione, come affermato dal Consiglio di Stato n. 5560/2021. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Ministero alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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