Fascia di rispetto dei corsi d’acqua e deroghe al vincolo paesaggistico non (TAR Lazio n. 1021 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le deroghe all’inedificabilità nella fascia di rispetto di centocinquanta metri dai corsi d’acqua, previste dalle NTA del PTPR, costituiscono norme eccezionali applicabili in via tassativa e non suscettibili di applicazione analogica. Il divieto di edificazione entro tale fascia è limite inderogabile all’attività dei privati, salvo che ricorrano esattamente i presupposti di legge. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è escluso allorché l’area risulti vincolata e non sussistano le condizioni di deroga: il diniego costituisce atto dovuto. L’assenza di ulteriori motivi ostativi rispetto al preavviso di diniego, quando le osservazioni non siano state accolte, non integra vizio di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune domanda di permesso di costruire per due fabbricati di civile abitazione su terreni ricadenti nel Comune di Cervaro. Ai fini dell’intervento ha inoltrato alla Regione, per il tramite del Comune, richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
La Regione, rilevato che l’area ricade nella fascia di rispetto di 150 metri del corso d’acqua Rio Pisciarello, ha trasmesso alla Soprintendenza la proposta di provvedimento negativo. Formatosi il silenzio assenso sulla proposta ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, l’Ente ha comunicato il preavviso di diniego e, valutate non superabili le osservazioni, ha adottato la determinazione negativa. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo vizio di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea applicazione delle deroghe previste dalle NTA del PTPR per le zone urbanizzate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo. La Regione ha dato adeguatamente conto, nella motivazione, delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni. Poiché il diniego non si fonda su motivi ostativi sopravvenuti alle osservazioni, correttamente non sono stati indicati ulteriori profili rispetto a quelli già esposti nel preavviso. Quanto all’errata indicazione catastale, si tratta di un mero refuso in un solo inciso, che non inficia la legittimità dell’atto, essendo il terreno individuabile dal contesto.
Nel merito, il TAR accerta che l’area è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 134, comma 1, lett. b) e 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004, ricadendo tra 50 e 110 metri dall’argine. Il vincolo è stato confermato dalla variante al PRG del 2004, che ha respinto le osservazioni comunali di declassificazione del corso d’acqua.
Decisiva è la classificazione storica dell’area. Dal certificato di destinazione urbanistica emerge che alla data del 6 settembre 1985 i terreni erano zona omogenea E agricola secondo il PTP approvato nel 1984; solo con la variante del 2004 sono divenuti zona B4. Non ricorrono quindi i presupposti dell’art. 142, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 42/2004 né dell’art. 9, comma 2, lett. a), delle NTA del PTPR.
Il Collegio esclude poi l’applicabilità delle deroghe dei commi 7 e 8 dell’art. 36 delle NTA del PTPR. Il comma 7 riguarda le aree urbanizzate perimetrate dal PTPR, condizione non ricorrente. Il comma 8 opera per le zone C, D e F alla data di adozione del PTP, e l’area era classificata E. Soprattutto, il TAR afferma il corollario che le norme eccezionali non sono suscettibili di applicazione analogica: le deroghe all’inedificabilità sono tassative.
Richiamando TAR Roma, sez. II, n. 3047 del 2020, la sentenza ribadisce che il divieto nella fascia di 150 metri è limite inderogabile e che il diniego è atto dovuto quando l’area ricade nella fascia e mancano le condizioni di deroga. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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