Impianto fotovoltaico a terra: edilizia libera e fasce di rispetto stradali (TAR Piemonte n. 924 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime liberalizzatorio introdotto dal d.lgs. 25.11.2024 n. 190 è immediatamente operante nei confronti della disciplina statale previgente. Il termine di adeguamento di centottanta giorni posto dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024 riguarda esclusivamente la normativa regionale e locale, sicché la procedura abilitativa semplificata di matrice statale deve intendersi immediatamente sostituita dalla nuova disciplina che liberalizza l’attività. Ne consegue che un impianto fotovoltaico a terra ricadente in edilizia libera non può essere sottoposto al regime della PAS sulla base di un asserito vincolo ostativo. Le fasce di rispetto stradali sono disciplinate da disposizioni speciali del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, richiamate dall’art. 7 del d.lgs. n. 190/2024; alla luce del principio di specialità esse non integrano uno dei vincoli di cui all’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 a presidio della sicurezza pubblica. La contraddittorietà tra previsione grafica e normativa dello strumento urbanistico si risolve dando prevalenza alla parte normativa.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato una comunicazione di attività edilizia libera ai sensi della lett. c), Sezione I, Allegato A, del d.lgs. 25.11.2024 n. 190, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 5 MW, su area a destinazione produttiva di proprietà di altro soggetto, prospiciente la strada provinciale SP n. 26. Alla comunicazione era allegata la precedente autorizzazione della Provincia di Cuneo, ente proprietario della strada, alla posa dell’impianto nella relativa fascia di rispetto.
Con nota dell’8.4.2025 il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del Comune ha inibito l’esecuzione dell’intervento. L’Amministrazione ha ritenuto, per un verso, non ancora applicabile il citato d.lgs. n. 190/2024 e, per altro verso, l’impianto assoggettabile non al regime dell’edilizia libera ma a quello della procedura abilitativa semplificata, in quanto insistente su una fascia di rispetto stradale qualificabile come vincolo ostativo ai sensi dell’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. La società ha impugnato la nota chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari del Comune. L’approvazione in corso di causa della variante urbanistica parziale non ha fatto venir meno l’interesse alla decisione, poiché la ricorrente ha interesse a una pronuncia che rimuova ex tunc gli effetti della nota gravata, dipendendo da tale esito, tra l’altro, l’accesso a contributi e incentivi pubblici. La nota, inoltre, è dotata di autonomo portato inibitorio, essendo accompagnata dal rilievo di abusività delle opere eventualmente realizzate.
Nel merito, la prima censura è stata accolta. Il TAR ha recepito le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato in sede cautelare, secondo cui il termine di centottanta giorni previsto per l’adeguamento concerne la normativa regionale e comunale, non quella statale. La disciplina statale previgente, comprensiva dell’istituto della PAS, deve pertanto ritenersi immediatamente sostituita dal nuovo regime che liberalizza numerose attività.
Quanto alla seconda censura, il Tribunale ha ritenuto erronea l’individuazione dell’ampiezza della fascia di rispetto. Le NTA dello strumento urbanistico vigenti ratione temporis prevedevano, per i tratti stradali esterni ai centri abitati ricadenti in comparti produttivi, una fascia di dieci metri per le strade di tipo C. La contraddittorietà tra la previsione grafica, che disegnava una fascia di trenta metri, e la previsione normativa andava risolta dando prevalenza alla parte normativa su quella grafica contrastante, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa.
Tale ricostruzione non collide con la disciplina regolamentare sovraordinata, che conferma la distinzione tra fasce di diversa ampiezza a seconda che le zone ricadano o meno all’interno di comparti edificabili o trasformabili. Definito il limite in dieci metri, e risultando l’impianto progettato interamente a distanza maggiore dalla strada, non veniva in rilievo neppure la previsione ostativa di cui all’art. 27, comma 12, l.r. Piemonte n. 56/1977.
Il TAR ha inoltre affermato che l’art. 7 del d.lgs. n. 190/2024 prende in espressa considerazione la disciplina del codice della strada e tratta le fasce di rispetto stradali con disposizioni ad hoc. In forza del principio di specialità, la loro pretesa invasione non avrebbe comunque potuto assurgere a vincolo ostativo a presidio della sicurezza pubblica. Fondata è risultata infine anche la doglianza sulla mancata considerazione, da parte del Comune, del pregresso assenso rilasciato dall’ente proprietario della strada all’occupazione della fascia.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità e parziale novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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