Ottemperanza al giudicato: l’ordine istruttorio del TAR prima della nomina del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 390 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, prima di adottare i provvedimenti di cui all’art. 114, comma 4, cod. proc. amm. — ivi inclusa la nomina del commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora — può disporre d’ufficio gli incombenti istruttori necessari ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm., ordinando alla pubblica amministrazione la depositazione di una circostanziata relazione sui fatti di causa e sui motivi del ricorso. L’esercizio di tale potere non definisce il giudizio, ma è funzionale alla completa delibazione dell’effettivo stato di adempimento dell’obbligo scaturente dal giudicato, e legittima la fissazione di una successiva camera di consiglio per il seguito della trattazione.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dal ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 98 del 18 giugno 2025 del Tribunale di Vasto, proposto da alcuni soggetti nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
I ricorrenti, deducendo la persistente inerzia dell’amministrazione, hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, di disporre l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempimento, di nominare un commissario ad acta e di condannare il soggetto pubblico al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutati gli atti di causa e l’opposizione dell’amministrazione resistente, ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori d’ufficio, dando atto della sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri istruttori attribuiti al giudice dell’ottemperanza dall’art. 65 cod. proc. amm.
L’ordinanza si fonda sulla considerazione che il thema decidendum, incentrato sulla verifica dell’avvenuto o meno adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, richiede un accertamento fattuale completo e aggiornato, che non può fondarsi esclusivamente sulle deduzioni difensive delle parti. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo di depositare una circostanziata e documentata relazione sui fatti di causa e sui motivi del ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza.
La scelta istruttoria si inquadra nel più ampio potere del giudice dell’ottemperanza di assumere le iniziative necessarie per delibare compiutamente l’effettivo stato di esecuzione del giudicato, anche al fine di valutare la fondatezza della richiesta di nomina del commissario ad acta e di applicazione delle penalità di mora, istituti che presuppongono accertata l’inadempienza dell’amministrazione, che nella specie non può ancora ritenersi provata con il grado di certezza richiesto.
Il Collegio ha contestualmente fissato per il seguito della trattazione la camera di consiglio del 12 febbraio 2027, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti a cura della Segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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