Perimetro del territorio urbanizzato e sindacato sulle scelte di piano (TAR Toscana n. 1021 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte con cui il Comune individua il perimetro del territorio urbanizzato costituiscono espressione di ampio potere discrezionale e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per errori di fatto o abnorme illogicità. Il giudizio di legittimità non si sostituisce alla valutazione di merito dell’amministrazione nella definizione dei margini urbani. La presenza di opere di urbanizzazione a servizio di un immobile non vale, di per sé, a qualificare l’area come territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 4 l.r. Toscana n. 65/2014, potendo l’immobile costituire edificato sparso in territorio rurale. La destinazione urbanistica pregressa, non attuata, non genera alcun affidamento qualificato in capo al privato, restando la nuova pianificazione espressione di una complessiva rivalutazione del territorio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e usufruttuari di un edificio e dei terreni adiacenti situati nella frazione di Bivigliano, impugnavano le deliberazioni con cui il Comune di Vaglia ha adottato e approvato la variante generale al piano strutturale e il nuovo piano operativo. Censuravano, in particolare, l’esclusione dell’edificio e delle particelle di loro pertinenza dalla perimetrazione del territorio urbanizzato, che nel precedente strumento li aveva ricompresi.

I ricorrenti deducevano la violazione delle regole sulla partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità e il travisamento dei fatti, oltre all’illegittimità delle controdeduzioni alle osservazioni presentate. Chiedevano l’annullamento degli atti impugnati, anche in parte qua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo superflua la disamina delle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità. Quanto alla dedotta adozione degli strumenti in periodo di prorogatio, il Tribunale ha rilevato che i piani sono stati adottati nel settembre 2018 e approvati definitivamente nel febbraio 2020, dunque al di fuori del periodo elettorale. Le deliberazioni intermedie hanno approvato mere controdeduzioni alle osservazioni, atti endoprocedimentali privi di rilievo esterno.

Sul fronte partecipativo, i giudici hanno escluso la violazione dell’art. 6 l.r. n. 65/2014 e delle linee guida regionali, valorizzando la relazione del Garante dell’informazione, che documenta gli incontri pubblici, l’avviso preliminare e l’acquisizione di oltre settanta contributi. Nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio, gli istituti partecipativi della legge n. 241/1990 sono sostituiti dai peculiari strumenti della disciplina urbanistica regionale, che si sostanziano nella presentazione di osservazioni. L’art. 37 l.r. n. 65/2014 prescrive solo l’individuazione del Garante, non di ulteriori facilitatori.

Nel merito della perimetrazione, il Collegio ha richiamato l’art. 4 l.r. n. 65/2014 e l’art. 3 d.P.G.R. n. 32/R/2017, rilevando che la relazione tecnica e gli elaborati di piano espongono in modo adeguato i criteri seguiti. La qualificazione dell’area come edificato sparso in territorio aperto non è apparsa irragionevole né viziata da travisamento, non valendo a qualificarla diversamente la presenza di viabilità e sottoservizi a servizio dell’immobile. La Corte ha confermato che le scelte pianificatorie sono sindacabili solo per errori di fatto o abnormi illogicità, richiamando Cons. Stato n. 7787 del 2024 e T.A.R. Toscana n. 394 del 2024.

Quanto al rapporto con il PIT-PPR, il Tribunale ha precisato che l’art. 12 l.r. n. 65/2014 impone la conformazione degli strumenti comunali allo strumento regionale, mentre l’art. 3 d.P.G.R. n. 32/R/2017 demanda al Comune gli approfondimenti alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio, che risultano essere stati svolti. Sulle controdeduzioni, il Collegio ha ribadito che il rigetto delle osservazioni non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente l’esame e il confronto con gli interessi generali, e che l’affidamento qualificato non sorge dalla mera richiesta di titoli edilizi in passato negati e non impugnati. Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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