Fatto di lieve entità ex art. 73 (Cass. pen. Sez. VI n. 2700 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può fondarsi sul solo dato ponderale della sostanza, ma esige una valutazione complessiva degli indici normativi, tra cui i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione. Il giudice di merito che motivi in modo completo e non manifestamente illogico sull’esclusione dell’ipotesi minore sottrae la propria decisione al sindacato di legittimità. Il precedente invocato dal ricorrente non è idoneo a fondare il vizio di motivazione quando non ne risulti la sovrapponibilità delle situazioni di fatto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma confermava la condanna in primo grado di un imputato per il delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui eccepiva violazione di legge e vizio di motivazione.

La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato come di lieve entità. A fondamento di tale tesi richiamava due elementi: il quantitativo rinvenuto, pari a grammi 45,877 di hashish, asseritamente inferiore alla soglia riconosciuta dal precedente Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo; e la circostanza che, in una situazione analoga, la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la fattispecie minore.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la Corte d’appello non si era limitata a valorizzare il dato ponderale, ma aveva integrato il parametro legislativo dei mezzi, modalità e circostanze dell’azione.

In particolare, il giudice di merito aveva attribuito pregnanza al fatto che l’imputato avesse commesso il reato mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari. Da tale modalità aveva desunto il carattere non occasionale della condotta, confermato dall’andirivieni di soggetti presso l’abitazione e dalla cessione dalla finestra dello stabile, nonché dalle chat del cellulare in uso a un acquirente.

Su questo punto la Corte ha chiarito che la motivazione, nella sua sintesi, risulta completa e non manifestamente illogica. Tale accertamento preclude il sindacato di legittimità, che non può spingersi a rivalutare nel merito la ricostruzione dei fatti.

Quanto al precedente invocato dal ricorrente, la Corte ne ha escluso la pertinenza, rilevando che da esso non è possibile evincere la sovrapponibilità delle situazioni di fatto, non desumendosene nemmeno i quantitativi di sostanza interessata. Il ricorso è quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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