Appello cautelare, inammissibili i motivi estranei al giudicato cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 28660 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello cautelare avverso il rigetto della istanza di modifica o revoca della misura, sono inammissibili i motivi che investono la gravità indiziaria o che ripropongono fatti anteriori alla adozione del provvedimento, ormai coperti dal giudicato cautelare. Rilevano, ai fini della modifica, soltanto elementi sopravvenuti, idonei a scalfire l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. La durata del tempo di applicazione della misura non incide di per sé su attualità e concretezza della esigenza cautelare, essendo autonomamente disciplinata dalla normativa sulla durata massima. La presunzione relativa di adeguatezza della misura eterocustodiale può essere superata solo con l’indicazione di ragioni specifiche, non meramente declamate, che il giudice è tenuto a valutare.
Il Fatto
Il giudice dell’appello cautelare del Tribunale di Messina, con ordinanza del 3 luglio 2025, rigettava il gravame proposto dall’indagato avverso il provvedimento con cui il Gip aveva respinto la istanza di modifica della misura della custodia in carcere, applicata nel maggio 2024 e già confermata in sede di riesame. Il Tribunale osservava che né il tempo trascorso dalla esecuzione della misura, né la intervenuta celebrazione del processo di primo grado, definito con condanna, né gli altri elementi dedotti — la indispensabilità della presenza dell’indagato per l’assistenza del nucleo familiare e la località indicata per gli arresti domiciliari — fossero idonei a giustificare l’accoglimento.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la erroneità della motivazione, la mancata considerazione di elementi sopravvenuti quali la recisione dei legami associativi, la stabile attività lavorativa e la rivisitazione critica del proprio passato, la omessa valutazione di una misura meno afflittiva e la violazione del criterio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Collegio muove dalla natura della impugnazione: non si tratta di riesame — già espletato e conclusosi con la conferma della misura — ma di appello cautelare avverso il rigetto della istanza di modifica, intervenuto dopo la condanna in primo grado dell’indagato. Da ciò deriva, da un lato, la irrilevanza degli elementi che avevano determinato la applicazione originaria della misura, per essersi formato il giudicato cautelare, e, dall’altro, la improponibilità dei fattori incidenti sulla gravità indiziaria, già scrutinata in fase di merito.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la cristallizzazione della prova rileverebbe solo se la esigenza cautelare da salvaguardare fosse la genuinità della prova e non, come nel caso, il pericolo di reiterazione criminosa. La dedotta dismissione spontanea di ogni condotta delittuosa in epoca anteriore all’arresto è, del pari, fattore che doveva essere valutato in sede di adozione della misura o di riesame, non di appello cautelare, difettando il carattere sopravvenuto.
Né la durata del tempo di applicazione della misura determina il venir meno delle esigenze cautelari: per costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata nel provvedimento, tale spazio cronologico non incide di per sé su attualità e concretezza della esigenza, rilevando solo ai fini della durata massima della misura, autonomamente disciplinata in funzione della pena astrattamente comminata (Sez. IV n. 17470 del 2024).
La presa di distanza dal vissuto delinquenziale, per il carattere meramente declamato e la assenza di riscontro obiettivo, e la lontananza geografica della località indicata per gli arresti domiciliari — inserita nel medesimo contesto territoriale in cui ha operato il sodalizio — non valgono a superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura eterocustodiale. La asserita indispensabilità della presenza dell’indagato presso il nucleo familiare è, infine, del tutto generica, risultando il nucleo composto dalla sola moglie, titolare di una propria attività lavorativa.
Non essendo state prospettate ragioni idonee a scalfire il diniego di modifica, la Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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