Omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato: nullità assoluta (Cass. pen. Sez. VI n. 2701 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen. quando di esso è obbligatoria la presenza. È irrilevante, ai fini dell’esclusione della nullità, che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. La nomina fiduciaria intervenuta prima dell’emissione del decreto che dispone l’avviso dell’udienza impone all’ufficio giudiziario di notiziare il difensore di fiducia, e non quello di ufficio. La nullità così verificatasi è insanabile e travolge la sentenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, resa all’esito di giudizio abbreviato, con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione. Con il primo motivo denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione in grado di appello: dopo la cancellazione dall’albo del difensore originario, la Corte di appello aveva nominato un difensore di ufficio e aveva notiziato solo quest’ultimo, celebrando il giudizio in forma cartolare. L’imputato aveva però effettuato una nuova nomina fiduciaria prima dell’emissione del decreto di citazione, e il nuovo difensore non era stato avvisato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti emerge che la nomina fiduciaria era stata effettuata prima del decreto con cui era stato dato avviso dell’udienza.

Da ciò discende che l’avviso era dovuto al difensore fiduciario, il quale rivestiva tale qualità nel momento in cui l’atto era stato disposto dall’ufficio giudiziario. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8 del 06.07.1990, Scarpa, le Sezioni Unite n. 20300 del 22.04.2010, Lasala e le Sezioni Unite n. 24630 del 26.03.2015, Maritan.

La Corte di appello, invece, aveva proceduto alla nomina di un difensore di ufficio e aveva notiziato soltanto quest’ultimo della celebrazione dell’udienza. Per il Collegio l’omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza.

A nulla rileva — precisa la sentenza — che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., come ribadito dalle Sezioni Unite n. 24630 del 26.03.2015, Maritan.

Conseguenza processuale: la sentenza è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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