Fattore di pressione criterio escludente tassativo per ampliamenti in elevazione discariche (TAR Lombardia n. 1144 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio localizzativo del fattore di pressione, introdotto dal Programma regionale di gestione dei rifiuti e riconfermato dalle successive delibere di aggiornamento, costituisce un criterio escludente di carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei criteri ubicativi. Esso si applica anche alle modifiche degli impianti esistenti che comportino un aumento della volumetria, a prescindere dal consumo di ulteriore suolo. Il superamento del valore soglia non consente di autorizzare né nuovi impianti né ampliamenti, configurandosi come criterio tassativo e non come presunzione relativa superabile mediante valutazione sito specifica. La disciplina regionale che anticipa la soglia di saturazione del territorio non contrasta con la normativa statale e unionale in materia di discariche, esprimendo un livello di tutela più elevato.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce, in forza di autorizzazione integrata ambientale, una discarica di rifiuti non pericolosi e contenenti amianto. Nel dicembre 2023 ha presentato istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per l’ampliamento volumetrico dell’impianto in elevazione sull’abbancato esistente, senza aumento perimetrale.
La Regione ha comunicato il preavviso di diniego, rilevando il superamento del fattore di pressione, e ha poi disposto l’archiviazione dell’istanza con decreto. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, contestando l’applicabilità del criterio agli ampliamenti senza consumo di suolo e deducendo l’illegittimità delle delibere regionali che lo avevano introdotto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del fattore di pressione, indice tecnico che individua la quantità massima di rifiuti conferibile in un dato ambito territoriale. Il criterio è stato introdotto dal PRGR del 2014 e poi rideterminato con la D.G.R. n. X/7144 del 2017, secondo cui non possono autorizzarsi nuovi impianti o modifiche che comportino aumento della volumetria, anche in assenza di nuovo consumo di suolo.
Il Tribunale respinge la tesi secondo cui l’art. 9, comma 4, delle NTA del nuovo Piano avrebbe portata innovativa, limitando l’assoggettamento ai criteri localizzativi alle sole modifiche con aumento perimetrale. I paragrafi 1.6.3 e 15.6.3 operano infatti un rinvio espresso all’intera disciplina del fattore di pressione, di carattere speciale rispetto alla definizione generale di modifica degli impianti.
La ratio dell’istituto — mantenere invariato il rapporto tra volumi destinati a discarica e densità del territorio — impone di applicarlo a prescindere dal consumo di suolo. I beni tutelati, salute e ambiente, sarebbero egualmente lesi dall’aumento dei rifiuti conferibili in una discarica già autorizzata. Il criterio opera quindi come soglia tassativa, non superabile mediante prova di compatibilità ambientale.
Quanto ai profili di competenza, il Collegio esclude la distinzione tra discariche e impianti di smaltimento, richiamando il combinato disposto dell’art. 183, lett. z), del d.lgs. n. 152/2006 e dell’Allegato 18. Il potere regionale trova fondamento nell’art. 196, comma 1, lett. n), nel vuoto normativo lasciato dall’omessa attuazione dell’art. 195, comma 1, lett. p). Il comma 5-bis, riferendosi al solo comma 2, non incide su tale potestà.
Il fattore di pressione non contrasta con l’Allegato 1 del d.lgs. n. 36/2003, che fissa un livello minimo di tutela, né con la normativa unionale, che guarda con sfavore allo smaltimento in discarica. Quanto alla sospensione del procedimento richiesta per attendere la pronuncia provinciale sulla deroga, il Collegio rileva che l’art. 27-bis assegna ai termini natura perentoria e che la Provincia si era già espressa negativamente. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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