Il termine per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non è perentorio (TAR Emilia-Romagna n. 1369 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 per la sottoscrizione e la trasmissione del contratto di soggiorno non riveste natura perentoria, atteso che una siffatta qualificazione non è desumibile né dal dato letterale della disposizione né da un’interpretazione sistematica e teleologica della normativa di riferimento. Ne consegue che la revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere legittimamente fondata su un ritardo nella sottoscrizione e nel caricamento del contratto che, per la sua entità, non risulti di per sé idoneo a giustificare l’atto revocatorio. L’amministrazione, nell’esercizio del potere di revoca, è tenuta a un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti.
Il Fatto
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bologna revocava il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato a favore del ricorrente. Il provvedimento, fondato sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, si basava sulla considerazione per cui il contratto, sebbene la richiesta di sottoscrizione digitale fosse stata trasmessa dal gestionale ministeriale in data 27 settembre, era stato caricato dal richiedente solo in data 21 ottobre, ben oltre il termine di quindici giorni prescritto dall’art. 22, comma 6, TUI. Il ricorrente impugnava la revoca, deducendo l’erronea ed eccessivamente formalistica interpretazione della norma e il difetto di istruttoria e di bilanciamento degli interessi in gioco.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa all’illegittimità della revoca. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il contenuto dell’art. 22, comma 6, TUI, che disciplina il termine di quindici giorni dall’ingresso del lavoratore straniero per la sottoscrizione e la trasmissione telematica del contratto di soggiorno allo sportello unico.
Il giudice ha quindi rilevato che la natura perentoria di tale termine non emerge in alcun modo dalla lettera della disposizione, né da un’interpretazione sistematica e teleologica della normativa applicabile. La mancata espressa previsione della decadenza o di altra conseguenza sanzionatoria in caso di superamento del termine induce ad escluderne la qualificazione in termini di perentorietà.
La Corte ha inoltre osservato che, nel caso di specie, il ritardo nella trasmissione del contratto non risultava comunque di misura tale da giustificare l’adozione della revoca di un titolo già rilasciato. L’atto impugnato è stato pertanto annullato per illogicità e difetto di proporzionalità dell’azione amministrativa, essendo il motivo posto a fondamento del provvedimento non sufficiente a sorreggere la misura adottata. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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