Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e poteri del (TAR Campania n. 2660 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile anche per l’esecuzione di sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., senza che ciò comporti un indiretto recupero del sindacato sul rapporto di pubblico impiego vietato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001. La plena cognitio esercitata dal giudice del lavoro riduce lo spazio di cognizione del giudice dell’ottemperanza, il quale non può modificare né integrare la sentenza azionata, ma solo darle attuazione con poteri sostitutivi di stretta esecuzione. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando la sentenza sia passata in giudicato, il titolo sia stato notificato in forma esecutiva e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il giudice può ordinare l’esecuzione, nominare il Commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza e condannare l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., ove non manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna nei confronti dell’amministrazione scolastica al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive.
Passata la sentenza in giudicato e notificata in forma esecutiva, l’amministrazione non vi aveva dato alcuna attuazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la determinazione delle modalità esecutive, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. Richiamando un proprio precedente (sez. VII, sent. 5696 del 3.09.2021), rileva che il titolo esecutivo azionato è astrattamente idoneo, trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che consente alla parte di chiedere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.
Il Collegio esclude che l’intervento del giudice amministrativo sia impedito dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001. Poiché la statuizione del giudice del lavoro è precisa e determinata, l’ottemperanza non implica alcun sindacato sul rapporto di pubblico impiego, ma si svolge nei limiti dei poteri sostitutivi di stretta esecuzione.
La motivazione valorizza la plena cognitio del giudice civile sugli atti dell’amministrazione datrice di lavoro: essa riduce lo spazio di cognizione del giudice dell’ottemperanza, che non può modificare né integrare la sentenza azionata, ma solo darle attuazione, come avviene per le sentenze civili di condanna al pagamento di somme di denaro.
Nel caso concreto il Tribunale riscontra la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la notifica del titolo in forma esecutiva e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Accoglie pertanto il ricorso e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni, tenendo conto delle conseguenze su anzianità di servizio e spettanze stipendiali.
Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio designa sin d’ora il Commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente, e accoglie la domanda di penalità di mora, non ritenendola manifestamente iniqua. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei legali antistatari.
Nota della Redazione
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