Indetraibilità Iva per fatture inesistenti e divieto di rivalutazione probatoria (Cass. pen. Sez. 3 n. 18651 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che deduca promiscuamente i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., senza indicare precisamente se la censura riguardi la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Il sindacato del giudice di legittimità non può risolversi in una nuova rivalutazione del compendio probatorio, essendo circoscritto alla verifica dell’effettività, della completezza e della non manifesta illogicità del discorso giustificativo. Il travisamento della prova ricorre solo nelle ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al dato processuale: mancata valutazione di una prova decisiva, erronea ricostruzione del “significante” o utilizzazione di una prova mai acquisita, con esclusione di ogni rilettura del “significato” probatorio. In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione può essere legittimamente desunta da elementi indiziari quali la gravità e la sistematicità delle violazioni, la natura delle operazioni e il contesto fraudolento complessivo, senza che possa configurarsi alcuna automatica presunzione. L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni reati, rideterminando le pene per gli imputati e confermando la condanna per l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, nell’ambito di un sistema fraudolento facente capo a una società fornitrice, ritenuta una “cartiera”, e a imprese collegate.

Avverso la sentenza d’appello gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per l’utilizzo di una “doppia presunzione”, il travisamento della prova, la mancanza di motivazione sul dolo specifico, l’erronea applicazione delle cause di non punibilità e un errore nel computo della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato l’ambito del proprio sindacato, richiamando il principio per cui il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. difetta della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., essendo onere del ricorrente indicare con precisione se la censura riguardi la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alle singole parti del provvedimento impugnato.

I primi due motivi di ricorso, relativi alla presunta “doppia presunzione” e al travisamento della prova, sono stati ritenuti inammissibili. La Corte ha chiarito che le censure difensive, sotto l’apparente denuncia di vizi di legittimità, miravano a ottenere una nuova rivalutazione del compendio probatorio, prospettando una lettura alternativa degli indizi. Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione delle prove, essendo il suo controllo limitato alla verifica della logicità e della completezza della motivazione, senza poter sostituire la propria valutazione del “significato” degli elementi probatori a quella del giudice di merito.

La Corte ha altresì ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla mancanza di motivazione sul dolo specifico, affermando che, in materia di reati tributari, la prova del dolo di evasione può essere desunta anche da elementi quali la durata del rapporto, la natura delle operazioni e il contesto fraudolento complessivo, senza che ciò configuri una presunzione vietata. Ha inoltre ricordato che la motivazione della sentenza d’appello, in caso di “doppia conforme”, può validamente integrarsi con quella di primo grado.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto le questioni relative all’applicazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000 e all’art. 23 d.l. 34/2023 non erano state proposte con il gravame e, quindi, non potevano essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha altresì escluso la fondatezza delle censure relative alle attenuanti generiche e alla confisca, evidenziando la non riferibilità della documentazione prodotta ai reati contestati.

La Corte ha invece rilevato un errore di calcolo della pena, ridotta di soli venti giorni anziché quaranta, ma ha proceduto alla rettifica ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., senza annullare la sentenza. Ha infine dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da altri imputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che l’inammissibilità preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione maturata nelle more.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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