Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle fonti probatorie (Cass. pen. Sez. VII n. 29649 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie o prospettano vizi motivazionali che non emergono dal provvedimento. L’aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, può essere ritenuta integrabile sul piano oggettivo in base al quantitativo di principio attivo e al numero di dosi ricavabili, e sul piano soggettivo quando risultino circostanze idonee a dimostrare la conoscenza del quantitativo da parte dell’agente. Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando valorizza modalità del fatto e qualità del principio attivo, senza ridursi a una contrapposizione aritmetica.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 2025, confermava la decisione del GUP del Tribunale di Cassino che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 80 e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto cocaina occultata in un vano a doppio fondo ricavato nel portabagagli dell’autovettura, con l’aggravante dell’ingente quantità. La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: la mancata verifica della reale idoneità dell’operazione ad alimentare un mercato di vaste dimensioni e della consapevolezza del quantitativo; l’illogicità del diniego di prevalenza delle attenuanti generiche; l’omessa giustificazione del discostamento della pena dal minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i tre motivi, rilevandone l’inammissibilità per riproduttività di censure già vagliate e disattese nel merito. Le doglianze, osserva il Collegio, non muovono alcuna specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e mirano a una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità.
Sul primo motivo, la Corte rileva che il giudice del merito ha ritenuto integrata l’ingente quantità sulla base del quantitativo trasportato e del principio attivo di cocaina accertato, con riferimento al parametro fissato per la configurabilità della circostanza. La censura difensiva, secondo il Collegio, resta sul piano di generiche affermazioni di segno contrario, mentre tutti gli elementi oggettivi risultano sussistenti.
Quanto al profilo soggettivo, la Corte valorizza la piena conoscenza del quantitativo da parte del ricorrente. Questi viaggiava a bordo di un’autovettura munita di un meccanismo capace di aprire una botola nel portabagagli, soluzione tipicamente riservata al trasporto di sostanze stupefacenti. Inoltre, nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, non ha mai sostenuto la tesi della mancata conoscenza del quantitativo, limitandosi ad ammettere l’errore e ad addurre problemi economici. Il trasporto della figlia dodicenne, in questo contesto, restituisce la logica impressione di un espediente calcolato per eludere i controlli.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene adeguata la motivazione con cui il giudice di appello ha escluso la prevalenza delle attenuanti generiche, valorizzando il quantitativo, l’elevata qualità del principio attivo, superiore di quasi undici volte alla soglia necessaria, e le modalità insidiose del trasporto. Tali elementi, osserva il Collegio, esprimono una gravità assai maggiore rispetto a quella propria di uno spaccio di minore quantità e con principi attivi prossimi alla soglia legale.
Sul terzo motivo, infine, la Corte esclude l’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, rilevando che il discostamento dal minimo edittale è assai modesto e risulta giustificato dal richiamo alle valutazioni del giudice di primo grado. Dichiarato inammissibile il ricorso, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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