Riesame, riforma in pejus e obbligo di confronto con il provvedimento genetico (Cass. pen. Sez. III n. 9392 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, riformi in pejus il provvedimento cautelare del primo giudice che aveva reiettato la domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale. È invece necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata: le ragioni giustificative del rigetto non possono essere ignorate, ma devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale. Il giudice della cautela che ometta tale confronto incorre in un difetto di motivazione, rilevante ai fini dell’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente le misure dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione quotidiano presso l’autorità di pubblica sicurezza. Su appello del pubblico ministero, il tribunale del riesame sostituiva tali misure con la custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con un unico motivo, deducendo mancanza e vizio di motivazione in ordine al giudizio di inadeguatezza delle misure meno afflittive, contestando il rilievo attribuito alla gravità del fatto in assenza di analisi sulla capacità drogante della sostanza, il generico riferimento ai precedenti penali, la rilevanza attribuita al possesso di due munizioni e l’asserita inclinazione a violare le prescrizioni, smentita dal comportamento tenuto.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dalla motivazione del provvedimento impugnato. Il tribunale del riesame aveva giudicato inidonea la misura non detentiva a fronteggiare l’esigenza cautelare, estendendo il giudizio di inadeguatezza anche agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in ragione della gravità del fatto e della personalità dell’indagato, gravato da precedenti penali.
La Corte ha osservato che tale motivazione, in sé, non presenta caratteri di manifesta illogicità o contraddittorietà. Il vizio sta altrove: il tribunale non si è confrontato con il provvedimento genetico. Il primo giudice aveva ancorato la valutazione di proporzionalità e adeguatezza delle misure non detentive in concreto applicate esclusivamente su un dato, la condotta collaborativa dell’indagato.
Quel dato è stato totalmente pretermesso dai giudici dell’appello cautelare, che hanno omesso di valutarlo, fosse anche in termini di subvalenza. Proprio su questo punto il Collegio ha ribadito l’orientamento secondo cui, in caso di ribaltamento della precedente decisione reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata. Le ragioni del rigetto non possono essere ignorate: devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale.
Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020 e, in senso contrario, Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La Rosa. Il tribunale del riesame non si è attenuto a tale principio, incorrendo così in un difetto di motivazione. Ne è derivato l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.