Fatture per operazioni inesistenti e riparto dell’onere probatorio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18569 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta sia all’IVA, l’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 consentono di desumere l’inesistenza di passività dichiarate o le false indicazioni anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove certe. Il giudice tributario di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione e solo dopo, ove li ritenga dotati dei caratteri richiesti, dà ingresso alla prova contraria, della quale è onerato il contribuente ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, cod. civ. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ. che si risolva in una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, nonché il motivo che introduce per la prima volta in cassazione una questione non proposta nei gradi di merito.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2016, emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria.
Il giudice di appello fondava il proprio convincimento su molteplici elementi desunti dal processo verbale di constatazione: l’emissione e la ricezione di fatture tra la società e altri soggetti, anomali passaggi di denaro mediante bonifici di importo complessivamente similare, la coincidenza tra il legale rappresentante della contribuente e un dipendente di altra ditta, nonché il rinvenimento presso terzi di fatture non registrate. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Amministrazione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamentando l’illegittima inversione dell’onere probatorio. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che in materia di accertamento tributario le presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, sono sufficienti a sostenere la pretesa erariale e che il contribuente è onerato della prova contraria. Nel caso concreto, la Commissione regionale ha esaminato gli elementi presuntivi e, con valutazione logica e circostanziata, li ha ritenuti idonei: ne deriva la corretta applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’infondatezza del motivo.
La Corte rileva, inoltre, che la ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito. Sotto tale profilo il motivo è dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si deduceva la violazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, per non avere la Commissione regionale detratto dai costi i ricavi fittiziamente conseguiti. Il motivo è inammissibile per novità: la ricorrente non ha dedotto di avere proposto la censura nelle fasi di merito, né ha trascritto le parti degli atti in cui la questione sarebbe stata affrontata, omettendo di indicarne la collocazione nel fascicolo d’ufficio.
Con il terzo motivo si contestava la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per non essere stato notificato alla contribuente il processo verbale di constatazione relativo a terzi e per la conseguente nullità dell’atto impositivo. Il motivo è inammissibile per duplice ragione: da un lato pecca di specificità, non essendo stati trascritti né allegati gli atti richiamati e mancando l’indicazione del luogo in cui rinvenirli; dall’altro tende ad avvalorare un vizio di violazione di legge in contrasto con un accertamento in fatto del giudice di merito, che ha affermato la corretta motivazione dell’avviso per relationem al verbale.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della società contribuente alle spese, alla somma per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., al versamento in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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