Compensi amministratori s.r.l. deducibili solo con specifica delibera assembleare (Cass. civ. Sez. V n. 8005 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità fiscale dei compensi degli amministratori di società di capitali, compresa la società a responsabilità limitata, la disciplina sul funzionamento delle società ha natura imperativa e inderogabile e prevede distintamente la delibera di approvazione del bilancio e quella di determinazione del compenso. Ne consegue che ai fini della deducibilità è necessario che la quantificazione del compenso risulti dallo statuto ovvero da una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nell’approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso. È fatta salva l’ipotesi in cui l’assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche discusso e approvato espressamente la proposta di determinazione del compenso.

Il Fatto

La società era attinta da quattro avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate all’esito di una verifica fiscale. L’Amministrazione contestava, per quanto ancora rilevante, di avere dedotto, negli anni d’imposta dal 2007 al 2010, costi per i compensi dell’amministratore unico in assenza della delibera assembleare di approvazione.

I separati ricorsi della contribuente erano riuniti e rigettati in primo grado dalla CTP di Pescara. La società proponeva appello limitatamente a tale rilievo, sostenendo che gli importi erano stati appostati in bilancio, a sua volta approvato dall’assemblea, che avrebbe così tacitamente ratificato la determinazione autonoma del compenso. La CTR dell’Abruzzo accoglieva l’appello, ritenendo sufficiente, per le s.r.l., la semplice approvazione del bilancio dopo la riforma societaria del 2003. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla contribuente in controricorso e la ritiene destituita di fondamento. Il ricorso, infatti, contiene essenziali riferimenti agli atti del procedimento e del giudizio, individua con precisione la ratio decidendi della sentenza impugnata ritenuta non condivisibile e formula pertinenti censure in diritto.

Nel merito, il motivo è fondato. La Corte richiama il principio affermato da Cass. n. 24471 del 2022, secondo cui, con riferimento alle società di capitali e quindi anche alla s.r.l., la disciplina sul funzionamento societario, dettata anche nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, ha natura imperativa e inderogabile. Essa contiene una distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione del compenso.

Ne deriva che, ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori, è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto ovvero in una esplicita delibera assembleare. Quest’ultima non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l’assemblea, convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia anche discusso e approvato espressamente la proposta di determinazione.

La Corte si sofferma poi sull’orientamento invocato dalla contribuente, rilevando che le affermazioni di Cass. n. 21953 del 2015, involgenti la non necessità della delibera specifica per le s.r.l. dopo la riforma del 2003, costituiscono un obiter dictum, poiché quella sentenza si pronuncia su una fattispecie anteriore alla riforma. Il Collegio, pur ponendosi in continuità con l’orientamento tradizionale, condivide la soluzione più articolata accolta da Cass. n. 28668 del 2018: il difetto di specifica delibera può essere sanato in sede di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio che la contiene.

Pertanto la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dell’Abruzzo per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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