Imposta unica scommesse: bookmaker estero obbligato per il 2008 (Cass. civ. Sez. V n. 7533 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle annualità d’imposta anteriori al 2011 la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220/2010, nella parte in cui assoggettano all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, non fa venir meno la soggettività passiva del bookmaker estero. Questi resta obbligato al pagamento del tributo per l’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse raccolte sul territorio italiano, anche se privo di titolo concessorio. La solidarietà tra ricevitore e bookmaker è di tipo paritetico e non dipendente, di modo che il venir meno della responsabilità della ricevitoria non travolge quella del bookmaker. Non sussiste violazione del diritto unionale, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia senza distinzione in base alla sede.
Il Fatto
Una società di scommesse con sede a Malta impugna l’avviso con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno 2008, aveva accertato la debenza dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre sanzioni e interessi, quale coobbligata in solido del centro di trasmissione dati che operava per suo conto. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglie l’appello dell’Amministrazione. La società propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Prima della decisione la ricorrente deposita una proposta di conciliazione ai sensi dell’art. 48-bis del d.lgs. n. 546/1992, chiedendo il rinvio dell’udienza per consentire all’Amministrazione di valutarla.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’istanza di rinvio. Il d.lgs. n. 220/2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, ha esteso alle controversie pendenti in Cassazione solo la conciliazione fuori udienza ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, non quella in udienza, per la quale permane il divieto di mero rinvio. Il comma 2 dell’art. 4 del medesimo decreto riserva peraltro quelle disposizioni ai giudizi instaurati dopo il 1° settembre 2024.
Sul merito, i motivi attinenti ai presupposti dell’imposta sono infondati. La Corte muove dalla ricostruzione sistematica del tributo: il presupposto non è la giocata in sé, ma la prestazione del servizio di gioco, con la conseguenza che rileva il luogo in cui lo scommettitore si trova e l’attività è svolta. Il quadro normativo si compone dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e della disposizione interpretativa del 2010, che qualifica soggetto passivo chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi, con obbligo solidale di chi opera per conto del bookmaker.
La Corte richiama la Corte cost. n. 27 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui, per le annualità anteriori al 2011, assoggettano all’imposta le ricevitorie. Il fondamento della pronuncia è l’impossibilità per il ricevitore di traslare l’imposta su commissioni già cristallizzate. Tale ragione non vale per il bookmaker, che anche prima del 2010 doveva considerarsi soggetto passivo; né la solidarietà può qualificarsi dipendente, poiché entrambi i soggetti partecipano all’organizzazione e all’esercizio del gioco.
Quanto alla territorialità, non rileva la conclusione del contratto, ma la raccolta e la registrazione della scommessa, attività svolte in Italia. Sul versante unionale, la Corte esclude la necessità di un rinvio pregiudiziale: le imposte sui giochi non sono armonizzate e le restrizioni alla libera prestazione di servizi sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale. La Corte di giustizia ha escluso discriminazioni tra bookmaker nazionali ed esteri, applicandosi il tributo a tutti coloro che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
Il motivo sulla motivazione dell’avviso è infondato, essendo il contribuente stato posto in grado di conoscere la pretesa tramite il processo verbale di constatazione già notificatogli. Il sesto motivo è inammissibile, perché critica l’assetto della solidarietà con argomenti estranei alla posizione del bookmaker. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.