Perdita di chance: risarcimento parametrato al grado di possibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18568 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da perdita di chance patrimoniale è figura autonoma e distinta dal danno da perdita del diritto: esso configura un danno evento consistente nella perdita di una possibilità seria, apprezzabile e concreta di conseguire un risultato migliore. La sua derivazione causale dalla condotta omissiva o commissiva va accertata con il criterio del “più probabile che non”, secondo il coefficiente probatorio civilistico. Ai fini della liquidazione, però, le poste retributive perse non possono costituire la misura del risarcimento: esse operano soltanto quale parametro, da ridurre in proporzione alla percentuale statistica di realizzazione del risultato sperato. Il giudice di merito che risarcisca integralmente le retribuzioni perdute, senza applicare tale coefficiente di riduzione, viola il principio di corrispondenza tra danno accertato e danno liquidato.

Il Fatto

Una lavoratrice, impiegata come LSU presso un istituto scolastico, veniva sospesa dalle liste di mobilità e dei lavoratori socialmente utili con provvedimento poi giudicato illegittimo. In conseguenza di quella sospensione non veniva inserita nel progetto di stabilizzazione approvato nel 2000, mentre i colleghi in esso inclusi furono assunti a tempo indeterminato.

La lavoratrice agiva quindi in giudizio davanti al giudice del lavoro per il risarcimento dei danni, quantificati in oltre novantamila euro, calcolati sulle retribuzioni non percepite e sui contributi non versati. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Napoli la accoglieva, riconoscendo il danno da perdita di chance e condannando il Ministero al pagamento della somma richiesta. Il Ministero ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, lamentavano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di domande nuove in appello. La Corte, procedendo all’interpretazione diretta degli atti processuali, ha rilevato che la domanda di risarcimento del danno da mancata stabilizzazione non può essere letta disgiuntamente dalle allegazioni che la sorreggono: la lavoratrice aveva dedotto di non aver potuto utilizzare le procedure di stabilizzazione e di avere un’anzianità di servizio inferiore per effetto della sospensione illegittima. Ne ha dedotto che il danno lamentato, al di là del tenore letterale delle conclusioni, è un danno da perdita di chance, tanto più che la domanda era stata proposta non verso il soggetto tenuto alla stabilizzazione, ma verso il Ministero che aveva impedito la partecipazione alla procedura. I motivi sono stati quindi rigettati.

Il terzo motivo assumeva la mancanza di accertamento del nesso causale. La Corte ha ricordato che occorre la verifica della derivazione causale secondo il criterio del “più probabile che non”, che richiede una soglia probabilistica pari almeno al 51%. Tale accertamento è stato compiuto dal giudice di merito, che ha riscontrato come il mancato accesso alla stabilizzazione sia dipeso dalla sospensione illegittima dalle liste di mobilità. Il motivo è stato respinto.

Il quarto motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione solo apparente sulla quantificazione. La Corte ha ribadito che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione: l’obbligo di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. è violato solo se la motivazione è totalmente mancante o meramente apparente. Nel caso di specie la motivazione sulla quantificazione era presente e superava il minimo costituzionale. Il motivo è stato rigettato.

Il quinto motivo è stato invece accolto. La Corte, aderendo alla teoria eventistica della chance, ha chiarito che il danno da perdita di chance è un danno evento distinto dal danno da perdita del diritto, che deve presentare i requisiti di consistenza, apprezzabilità e serietà, e che la sua derivazione causale va accertata con il criterio del più probabile che non. Il criterio eziologico, però, accerta la causalità, non la misura del danno. La parametrazione delle poste risarcitorie va agganciata al grado di possibilità di realizzazione del risultato. La Corte territoriale, dopo aver correttamente qualificato il danno come perdita di chance, aveva risarcito il danno da mancata stabilizzazione, parametrandolo a tutte le retribuzioni e i contributi perduti come se la stabilizzazione fosse certa. Nel caso di chance pretensiva o patrimoniale, la preesistente posizione positiva consente di ancorare il risarcimento alle indennità non percepite, ma il giudice deve applicare la percentuale statistica dell’occasione perduta. La sentenza è stata quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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