Lavoro intermittente, requisito anagrafico e discontinuità non devono concorrere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10800 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro intermittente, i presupposti che legittimano la stipulazione del contratto ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 non devono necessariamente concorrere. Il legislatore prevede due distinte ipotesi di lavoro a chiamata: l’una giustificata dal requisito oggettivo della discontinuità dell’attività, l’altra dal requisito soggettivo dell’età del lavoratore. È quindi contrario alla lettera e alla ratio della norma limitare il lavoro intermittente ai soli soggetti in possesso dei requisiti anagrafici. Nel giudizio di legittimità, la questione non sottoposta al giudice di merito costituisce tema nuovo e il motivo che la introduce è inammissibile. Parimenti inammissibile è il motivo che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di norme di diritto, miri a una rivalutazione delle risultanze processuali.

Il Fatto

Il lavoratore impugna il licenziamento che assume essergli stato irrogato verbalmente dalla titolare di un esercizio pubblico, presso cui prestava attività di addetto alla sicurezza. Il Tribunale rigetta l’impugnativa; la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, conferma la decisione, qualificando il rapporto come lavoro intermittente e ravvisando non un licenziamento, ma una mancata chiamata per la stagione successiva, non obbligatoria per l’impresa.

Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, l’omessa pronuncia su un motivo d’appello e l’omesso esame di fatti decisivi. La datrice di lavoro resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte richiama la propria recente sentenza n. 22086 del 2023, che ha affermato come i presupposti del lavoro intermittente — età del lavoratore e discontinuità dell’attività — non debbano necessariamente concorrere, essendo previste due distinte ipotesi di lavoro a chiamata. A tale motivazione la Corte rinvia ex art. 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ.

Ne discende l’infondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui il requisito anagrafico dovrebbe concorrere con quelli di natura oggettiva. È invece conforme a diritto la sentenza di merito là dove ha ritenuto contrario a lettera e ratio dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015 limitare il lavoro a chiamata ai soli soggetti in possesso dei requisiti anagrafici di cui al comma 2.

Il primo motivo è però inammissibile nella parte in cui investe la riconduzione dell’attività di addetto alla sicurezza al personale di servizio negli esercizi pubblici di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. Per costante orientamento di legittimità, i motivi di ricorso devono riguardare questioni già comprese nel thema decidendum del grado precedente: la specifica questione non risulta essere stata sottoposta alla Corte di merito.

Il secondo motivo è interamente inammissibile. La censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. doveva essere proposta ex art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ. e non ex n. 3). Inoltre, l’omessa pronuncia è configurabile solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o eccezione, non di una mera allegazione difensiva: il passo richiamato dal ricorrente non esprime alcun autonomo motivo di reclamo.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Ricorre la c.d. doppia conforme ex art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente allegato in che parti le motivazioni delle due sentenze fossero difformi. Il motivo, inoltre, non coglie la seconda autonoma ratio decidendi e, sotto l’apparente violazione di norme di diritto, mira a una rivalutazione delle risultanze processuali. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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