Favoreggiamento immigrazione: attenuante della collaborazione e videoriprese atipiche (Cass. pen. Sez. I n. 9464 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’attenuante ad effetto speciale della collaborazione prevista dall’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 non richiede la sola resipiscenza, la confessione o la descrizione di circostanze secondarie, ma nemmeno esige che l’imputato fornisca da solo il contributo decisivo; è necessario un apporto reale e utile alle indagini, valutato in funzione delle cognizioni a lui accessibili. L’attenuante può essere esclusa solo quando il contributo, intervenuto su un quadro probatorio che già individuava con certezza i responsabili, non risulti determinante. Le videoriprese di comportamenti non comunicativi eseguite in ambienti non riconducibili alla nozione di domicilio costituiscono prove atipiche, utilizzabili con provvedimento motivato, e la loro eventuale inutilizzabilità è priva di decisività se il residuo compendio probatorio sostiene la condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
Il Fatto
La Corte di assise di appello di Palermo confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare che aveva condannato tre imputati, a vario titolo, per associazione a delinquere e reati in materia di immigrazione clandestina, con pene comprese tra tre anni e quattro mesi di reclusione e 148.000 euro di multa e otto anni e otto mesi di reclusione e 360.000 euro di multa.
I fatti riguardavano una pluralità di traversate, nel 2020, dalle coste tunisine a quelle siciliane, con migranti extracomunitari trasportati su gommoni ed entrati, o tentati di entrare, nel territorio italiano senza titolo. Tutti gli imputati ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione e rivendicava un contributo conoscitivo decisivo, oltre a un intervento in navigazione volto a impedire che uno scafista gettasse in mare un migrante. La Corte richiama l’indirizzo secondo cui, in presenza di un’effettiva volontà di collaborazione, l’attenuante può essere esclusa solo se il contributo non è risultato determinante su un quadro già chiaro (Sez. I n. 2203 del 2017; Sez. I n. 6296 del 2009).
Nel caso concreto, la Corte di assise di appello aveva ritenuto le dichiarazioni scarsamente rilevanti e frutto di un ambiguo atteggiamento opportunistico, avendo il ricorrente riferito circostanze già acquisite tramite le captazioni. Quanto all’intervento sullo scafista, i giudici di merito lo avevano qualificato come iniziativa volta a salvaguardare la propria incolumità. La motivazione è giudicata solida e le obiezioni del ricorrente fragili.
Il secondo ricorrente eccepiva l’inutilizzabilità delle videoriprese eseguite presso un capanno, qualificato come luogo di privata dimora. La Corte enuncia il principio per cui le videoriprese non comunicative in luoghi pubblici o esposti al pubblico sono prove atipiche utilizzabili ex art. 189 cod. proc. pen., mentre sono illecite solo se eseguite in luoghi riconducibili alla nozione di domicilio, ai sensi dell’art. 14 Cost. (Sez. I n. 49798 del 2023; Sez. III n. 15206 del 2019). La presenza di Miladi nel sito era abusiva e transitoria, sicché difetta il requisito di legittima dimora; e, in ogni caso, il compendio indiziario residuo regge da solo la condanna.
Le ulteriori censure, articolate ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sono giudicate volte a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità (Sez. Un. n. 47289 del 2003). I motivi che rileggono atti non allegati né trascritti integralmente sono dichiarati inammissibili per aspecificità e violazione del principio di autosufficienza (Sez. II n. 20677 del 2017).
Infine, è respinta la censura sul diniego di derubricazione ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché quella sul trattamento sanzionatorio, considerato congruo in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della gravità del fenomeno. I ricorsi sono rigettati con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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