Ricorso aspecifico nella generica riproposizione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 31641/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone genericamente i motivi di appello senza correlarsi alle argomentazioni della sentenza impugnata. L’impugnazione deve confrontarsi con le specifiche risposte del giudice censurato e indicare le ragioni della loro illegittimità. Non supera inoltre la soglia di ammissibilità la censura diretta a ottenere una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorrente deve individuare un vizio decisivo del percorso motivazionale, non limitarsi a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 giugno 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per il reato contestato. Il testo dell’ordinanza non specifica la fattispecie incriminatrice né ricostruisce gli elementi della vicenda, poiché la decisione si concentra sui requisiti di ammissibilità dell’impugnazione.
Con l’unico motivo, il ricorrente contestava la valutazione delle prove e chiedeva, nella sostanza, di riconsiderarne la capacità dimostrativa. La Corte rileva che la doglianza riproduceva genericamente le censure già formulate in appello, senza misurarsi con le risposte offerte dalla decisione impugnata e senza denunciare un vizio decisivo della relativa motivazione.
La Motivazione della Corte
La settima sezione penale muove dal requisito di specificità del ricorso. Il controllo di ammissibilità richiede una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Non basta reiterare le precedenti contestazioni. Occorre invece spiegare perché le argomentazioni sviluppate dal giudice di appello siano giuridicamente o logicamente censurabili nei limiti propri del giudizio di cassazione.
Quando il ricorso ignora le esplicitazioni del giudice censurato, la doglianza resta priva del necessario confronto critico. La Corte riconduce tale difetto all’aspecificità prevista dall’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. Richiama, sul punto, la pronuncia della quarta sezione n. 19364 del 14 marzo 2024, indicata nell’ordinanza quale precedente conforme.
Il motivo presenta anche un secondo profilo di inammissibilità. Esso pretende una rivalutazione della forza dimostrativa delle prove, attività che non appartiene alla cognizione del giudice di legittimità. La Cassazione non può sostituire una propria lettura del compendio probatorio a quella compiuta dai giudici di merito, quando la censura non individua un vizio motivazionale scrutinabile.
Nel caso esaminato, il ricorrente non segnala alcuna frattura decisiva nel percorso argomentativo seguito dalla sentenza di appello. Secondo l’ordinanza, la Corte territoriale aveva puntualmente confermato la sussistenza del reato contestato e la responsabilità, offrendo una motivazione priva di manifesta illogicità. La richiesta di riesaminare il peso delle prove rimane quindi estranea al sindacato di legittimità e non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
Da queste due ragioni, difetto di specificità e indebita sollecitazione di una rivalutazione probatoria, discende la declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione non esamina ulteriori questioni, poiché l’unico motivo non supera il vaglio preliminare.
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