Sequestro preventivo, nessun frazionamento d’ufficio senza dati sul profitto (Cass. pen. Sez. II n. 24101 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame non può procedere d’ufficio al frazionamento dell’onere ablatorio tra i coindagati quando manchino elementi concreti per attribuire a ciascuno il quantum di profitto illecito ricevuto. La ripartizione in parti uguali presuppone la verificata impossibilità di operare l’attribuzione individuale e non può supplire alla mancata ricerca dei dati. Spetta al pubblico ministero, nella fase delle indagini, ricercare tali elementi e comunicarne l’esito, anche negativo, al momento della richiesta di emissione del sequestro. Ne consegue che l’annullamento del decreto genetico, in assenza di parametri di valutazione trasmessi dall’autorità procedente, è corretto, mentre è inammissibile il ricorso che pretenda dal giudice un accertamento non compiuto dall’accusa.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia aveva richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’emissione di un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un indagato, nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata a truffe ed estorsioni online, con contestuale riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi.
Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Brescia aveva annullato il decreto genetico, rilevando l’assenza di elementi per determinare la quota di profitto riferibile a ciascun partecipe. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 310 e 321 cod. proc. pen., e lamentando l’apparenza motivazionale del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato, sotto due profili.
Sul primo, relativo alla dedotta apparenza motivazionale, la Corte ha ricordato che essa costituisce una categoria di elaborazione giurisprudenziale che si configura solo quando l’apparato giustificativo non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo, come nel caso di utilizzo di timbri, moduli a stampa o clausole di stile. Si tratta di situazioni estreme e patologiche, che non si rinvengono nel caso concreto.
Sul secondo profilo, concernente la mancata ripartizione tra gli indagati dell’onere ablatorio, la Corte ha preso nettamente le distanze dall’impostazione del pubblico ministero. Il frazionamento in parti uguali presuppone la verificata impossibilità di attribuire a ciascun coindagato il quantum di beneficio illecito ricevuto. Nel caso esaminato manca però qualsiasi spunto fattuale: il pubblico ministero non ha effettuato alcun accertamento sulla destinazione finale dei flussi di denaro provenienti dalle truffe e dalle estorsioni, né ne ha comunicato gli esiti.
Da qui il principio centrale: la ripartizione egualitaria dell’onere non può essere la conseguenza della mancata ricerca degli elementi, che non compete al giudice. Spetta al procuratore, nella fase dell’indagine, ricercare detti elementi e comunicarne l’esito al giudice, anche se negativo, nel momento in cui procede alla richiesta di emissione del sequestro.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente proceduto all’annullamento, in assenza di parametri per la valutazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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