Onere probatorio e rifusione c.t.u. nel danno da asfissia perinatale (Cass. civ. n. 22927/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità medica, l’inversione dell’onere probatorio postula che il danno conseguente alla condotta del sanitario sia riconducibile a un’evenienza di per sé inidonea a verificarsi se non per negligenza imperizia o imprudenza. L’accertamento della responsabilità professionale richiede la verifica della sussistenza di un comportamento colposo e del nesso di causalità, non potendosi desumere la colpa dalla sola presenza di una lesione. La richiesta di rifusione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, ove non avanzata, resta preclusa in sede di liquidazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’azione di risarcimento danni promossa da un paziente nei confronti di una struttura sanitaria e di un professionista, per i danni asseritamente subiti a seguito di un intervento di parto cesareo. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, condannando i convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore del paziente.
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che ha rideterminato le somme riconosciute. Avverso tale decisione, la struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 2236 c.c. e la nullità della sentenza per mancata pronuncia sulla richiesta di rifusione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. Il paziente ha proposto ricorso incidentale, contestando la riduzione degli importi risarcitori.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso principale, afferente all’inversione dell’onere probatorio. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di responsabilità medica, la prova liberatoria per il debitore ex art. 1218 c.c. non opera in termini automatici. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso, deve verificare se la lesione sia conseguenza di una evenienza che, nella sua tipicità, è riconducibile a un’ipotesi di colpa (negligenza, imperizia o imprudenza). La Corte ha precisato che l’evento di danno, di per sé, non è sufficiente a far scattare la presunzione di responsabilità, essendo necessaria una rigorosa disamina tecnica per acclarare la riconducibilità della lesione a una condotta colposa del sanitario.
La Suprema Corte ha scrutinato la consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.) espletata in grado di appello, dalla quale emergeva che il danno celebrale lamentato dal paziente non era la diretta conseguenza del cesareo d’urgenza. La Corte ha rimarcato che l’inversione dell’onere probatorio, nella specie, non poteva operare in favore del paziente, in quanto il quadro clinico e le risultanze della perizia non consentivano di individuare un nesso eziologico diretto tra la condotta ascritta al sanitario e le patologie riscontrate, trattandosi di evenienze che potevano verificarsi anche in assenza di colpa.
In ordine al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata pronuncia sulla rifusione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, la Corte ha accolto la censura. Ha stabilito che, al fine di ottenere la rifusione delle spese per la c.t.u., è necessaria una specifica e tempestiva richiesta da parte della parte interessata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi su tale domanda, essendo la stessa stata ritualmente avanzata dal paziente. La Corte ha quindi dichiarato la nullità parziale della sentenza impugnata per omessa pronuncia, limitatamente a questo capo, con rinvio al giudice di merito per la liquidazione delle relative spese.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio differenziato: In sede di redazione dell’atto di citazione e delle memorie, l’avvocato deve allegare e provare non solo il danno, ma anche la sua riconducibilità a una condotta del sanitario che, secondo le massime di esperienza o le leggi scientifiche, sia caratterizzata da colpa. La mera esposizione al rischio o l’esito infausto non invertono automaticamente l’onere probatorio, che resta a carico del paziente per gli aspetti di colpa professionale.
- Valutazione tecnica e nesso causale: L’avvocato deve contestare la c.t.u. con specifiche osservazioni critiche, evidenziando gli eventuali vizi logici o metodologici che inficiano la valutazione del nesso causale. La nomina di un consulente tecnico di parte è imprescindibile per contrastare le conclusioni del c.t.u. e per dimostrare la sussistenza della colpa medica.
- Richiesta di rifusione della c.t.u.: La parte che intenda ottenere la rifusione delle spese per la consulenza tecnica d’ufficio deve formularne espressa e tempestiva richiesta nel corso del giudizio (nelle conclusioni o in apposita memoria). L’omessa o generica domanda preclude la liquidazione in sentenza, e l’eventuale omissione del giudice può essere fatta valere solo se la richiesta è stata ritualmente avanzata.
Nota della Redazione
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