Indennità di rischio radiologico: irrilevante la sola presenza in zona controllata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9981 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico in favore del personale diverso dai medici e dai tecnici di radiologia non può fondarsi sulla sola circostanza dell’operare in zona controllata secondo la definizione di legge. Occorre invece la prova dell’abitualità e della frequenza effettive dell’esposizione, con allegazione specifica dell’entità e della tempistica della presenza in detta zona. Il precedente riconoscimento dell’indennità, poi revocato a seguito di nuova valutazione del rischio, non integra una prassi aziendale né un giudicato vincolante, avendo l’accertamento carattere individuale e circoscritto. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti di una struttura sanitaria, avevano ottenuto dall’azienda il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico per la loro attività in zona controllata. A seguito di una nuova delibera del gruppo di valutazione, l’azienda aveva revocato il riconoscimento.

I lavoratori adivano quindi il giudice del lavoro. Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto, rilevando la genericità delle allegazioni sull’abitualità dell’esposizione e l’assenza di adeguata prova. Proponevano allora ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, la carenza assoluta di motivazione e la violazione delle regole sul materiale probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i tre motivi e li dichiara inammissibili. Quanto al primo, rileva che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2016, trova applicazione l’art. 348-ter cod. proc. civ., poiché la decisione territoriale non si era distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado e i ricorrenti non avevano indicato le diverse ragioni di fatto poste a base dei due provvedimenti.

Il secondo motivo, pur formalmente ricondotto all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., viene in realtà qualificato ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132 cod. proc. civ., per dedotto vizio di motivazione inesistente o apparente. Nel merito, però, la doglianza si traduce in una critica alla valutazione probatoria, inammissibile perché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di vizi di legge o di motivazione, miri a una rivalutazione dei fatti storici.

Il terzo motivo non coglie la ratio della decisione impugnata. La Corte territoriale aveva osservato che i ricorrenti non avevano allegato adeguatamente gli elementi idonei a far valutare come abituale la presenza in zona controllata. Nell’originario ricorso essi avevano asserito di operare in via esclusiva nella zona controllata, senza precisarne la frequenza durante l’orario di lavoro e senza provare tale generica allegazione.

Tale ratio non è stata impugnata. Le doglianze dei ricorrenti si rivolgono solo alla valutazione delle prove, trascurando che ogni rilievo istruttorio presupponeva proprio quell’allegazione iniziale ritenuta insufficiente, senza che nel ricorso tale giudizio sia stato sottoposto a critica con adeguata riproduzione del contenuto dell’originario ricorso, in ossequio al canone di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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