Nessuna riduzione sanzioni per omesso versamento senza comunicazione di irregolarità (Cass. civ. Sez. V n. 24495 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione delle imposte dichiarate, l’obbligo di contraddittorio preventivo mediante comunicazione di irregolarità e la conseguente riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997 presuppongono obiettive condizioni di incertezza derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto di questa con altri atti in possesso dell’Amministrazione finanziaria. L’invio della comunicazione di irregolarità, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, è dovuto solo ove dal controllo automatizzato emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. Al di fuori di tale ipotesi, e in particolare in caso di mero omesso versamento delle imposte dichiarate, il contraddittorio preventivo non è dovuto e la riduzione delle sanzioni è preclusa.
Il Fatto
La contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del Mod. Unico 2012, per l’omesso versamento delle imposte dovute sulla base dei dati esposti in dichiarazione per l’anno di imposta 2011. La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto accoglieva il ricorso.
In appello la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva parzialmente l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, ritenendo legittimo il recupero di sorte capitale e interessi e riducendo invece le sanzioni ad un terzo, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, a causa della mancata notifica della comunicazione di irregolarità. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; la società contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 462/1997, 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la cartella era stata emessa a seguito di omesso versamento di imposte dichiarate e che la comunicazione di irregolarità era dovuta solo se dal controllo automatizzato fosse emerso un risultato diverso da quello dichiarato o vi fossero incertezze su aspetti rilevanti.
Il motivo è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’obbligo di contraddittorio preventivo, con la conseguente riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997, ha come unico presupposto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza derivanti dal contenuto della dichiarazione o dal confronto di questa con altri atti in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Al di fuori di tale ipotesi il contraddittorio preventivo non è dovuto e la riduzione delle sanzioni resta preclusa.
La Corte richiama i precedenti Cass. n. 13759 del 2016 e Cass. n. 12831 del 2022, secondo cui la comunicazione di irregolarità è dovuta solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello dichiarato ovvero un’imposta o una maggiore imposta. La sua omissione integra una mera irregolarità e non preclude al contribuente, ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione. Tale adempimento non è però prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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