Ammortamento e credito d’imposta, abuso del diritto e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 3578 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, la mancata contabilizzazione degli ammortamenti sui beni strumentali acquistati con gli incentivi per le aree svantaggiate, protratta per più periodi d’imposta e priva di ragioni economicamente apprezzabili, integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986 e della l. n. 388 del 2000, configurandosi come uso distorto di strumenti giuridici volto a ottenere un indebito credito d’imposta. La ricorrenza di ragioni economiche giustificative grava sul contribuente. In linea processuale, il vizio di motivazione apparente non ricorre quando la sentenza, pur sintetica, esponga gli elementi del convincimento con un apparato argomentativo che consente il controllo di legittimità, restando esclusa dal sindacato la mera insufficienza della motivazione.

Il Fatto

La società contribuente aveva fruito degli incentivi per investimenti nelle aree svantaggiate previsti dall’art. 8 l. n. 388/2000. Per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003 non aveva però proceduto all’ammortamento dei beni acquistati con tali agevolazioni, mantenendone inalterato il valore di bilancio.

Essendo il credito d’imposta parametrato a quel valore, l’Ufficio ha notificato atto impositivo rilevando il carattere elusivo della condotta e applicando un “ammortamento figurativo” per la ripresa a tassazione. Il giudice di primo grado ha dato ragione alla contribuente; la sentenza è stata riformata in appello, con conferma della tesi dell’Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dall’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando motivazione apparente per l’uso di espressioni apodittiche.

La Corte ha respinto la censura. La sentenza impugnata è dotata di motivazione strutturata, che esula dall’ipotesi di motivazione apparente, unico ambito in cui è ammissibile lo scrutinio di legittimità. Il vizio ricorre, secondo Cass. VI-5 n. 9105/2017, quando il giudice di merito non indichi gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo: la sentenza resta allora priva del “minimo costituzionale” di cui a Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.

La Corte ha richiamato anche Cass. Sez. L n. 161/2009 e, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 54 d.l. n. 83/2012. Il sindacato è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, desumibile dal testo della sentenza.

Nel caso concreto la sentenza, riferendosi a risultanze documentali criticamente valutate, a deduzioni logiche e a precedenti specifici, supera l’ambito ristretto di scrutinio della Corte. Il motivo è stato respinto.

Con il secondo motivo, per violazione dell’art. 8 l. n. 388/2000 e degli artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917/1986, la ricorrente sosteneva che nessun obbligo di legge imporrebbe l’ammortamento dei beni strumentali. La Corte ha respinto anche tale censura: i beni strumentali soggiacciono alla regola dell’ammortamento secondo i principi civilistici e generali di redazione del bilancio. La commissione di merito ha stigmatizzato il mutamento di regime della contribuente, coincidente con il credito d’imposta e privo di giustificazione diversa dal risparmio fiscale.

In materia tributaria integra abuso del diritto l’operazione volta a conseguire vantaggi fiscali mediante uso distorto di strumenti giuridici, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, la cui prova grava sul contribuente (Cass. V n. 15321/2019). Nel regime previgente al 2004, il regime minimo di ammortamento era prefissato normativamente, senza possibilità per l’imprenditore di escluderne l’applicazione in assenza di esplicita giustificazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

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