La progressione economica orizzontale può valorizzare solo l’anzianità maturata presso l’ente di appartenenza (Cass. civ. Sez. Lav n. 351 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle selezioni interne finalizzate alla progressione economica all’interno della medesima area o fascia è delegata alla contrattazione collettiva, la quale può validamente valorizzare, quale criterio selettivo, l’anzianità di servizio maturata esclusivamente presso l’ente di appartenenza. La prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro, infatti, non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo. L’anzianità pregressa non costituisce un diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro, ma deve essere salvaguardata solo ove ad essa si correlino benefici economici già acquisiti, il cui mancato riconoscimento comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo. La valorizzazione dell’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze non lede alcun diritto acquisito del lavoratore trasferito da altra amministrazione, purché il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già entrato nel suo patrimonio giuridico.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente dell’Azienda Ospedale-Università di Padova a seguito di mobilità volontaria dal 1° marzo 2013, veniva esclusa dalla progressione economica orizzontale con decorrenza 1° luglio 2017. La contrattazione integrativa aziendale, infatti, attribuiva un punteggio aggiuntivo per l’anzianità di servizio maturata esclusivamente presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Istituto Oncologico del Veneto e la Ulss 16, senza considerare il servizio prestato dalla lavoratrice alle dipendenze della ULSS n. 18 di Rovigo dal 2006 al 2013.

Il Tribunale di Padova accoglieva la domanda della dipendente, disapplicando le norme collettive ritenute illegittime per contrasto con la previsione normativa dell’unicità del ruolo del personale sanitario di cui all’art. 11, comma 2, legge n. 833/1978. La Corte d’Appello di Venezia, su impugnazione dell’Azienda, riformava la sentenza, ritenendo superato l’impianto normativo richiamato dal primo giudice dalla legislazione successiva e legittimo il criterio selettivo valorizzante l’esperienza maturata presso l’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritiene assorbente la questione della legittimità della clausola integrativa rispetto alla questione del ruolo unico regionale, sulla quale la Corte territoriale aveva motivato solo ad abundantiam. Il thema decidendum riguarda la corretta lettura dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, che consente la contrattazione collettiva in materia di progressioni economiche negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

La nullità della contrattazione integrativa, prosegue la Corte, può essere ravvisata solo in presenza di clausole in contrasto con la contrattazione nazionale o che eccedano l’ambito della delega conferita dal legislatore. Richiamando il principio già affermato da Cass. n. 10528 del 2018 e ribadito da Cass. n. 10406 del 2025, la Corte afferma che la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro non esclude la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto, sicché il nuovo datore può valorizzare, ai fini della progressione di carriera, l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.

L’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto azionabile nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici già acquisiti e il mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto. L’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, non delle mere aspettative.

L’esame dell’art. 35 del CCNL Comparto Sanità del 1999 dimostra che la valorizzazione dell’anzianità di servizio prestato solo presso l’azienda non era impedita dalla contrattazione nazionale né da disposizioni di legge. Il criterio selettivo adottato dall’accordo integrativo risulta, pertanto, legittimo e coerente, costituendo una ragionevole modalità per premiare la professionalità e l’arricchimento professionale che maturano dall’esperienza acquisita operando nell’ente, anche trasversalmente in diverse unità operative, patrimonio professionale individuale unitariamente valutabile. La valorizzazione dell’anzianità presso un Policlinico Universitario rispetto alla diversa realtà dell’azienda sanitaria regionale non si pone in contrasto con la normativa primaria e il CCNL. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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