Errori in danno del contribuente correggibili anche in giudizio senza dichiarazione integrativa (Cass. civ. Sez. V n. 24989 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dichiarazione dei redditi, la clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 consente al contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, gli errori di fatto o di diritto che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria determinando un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minore credito. Tale facoltà non presuppone la preventiva presentazione della dichiarazione integrativa quando il contribuente si limiti a opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza proporre domande di rimborso o riconvenzionali. La diversa regola che impone la dichiarazione integrativa opera solo quando l’emenda sia diretta a far valere un credito in via autonoma.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava a una società consolidata e alla sua consolidante un avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per il periodo di imposta 2015. L’atto contestava costi ritenuti non di competenza, costi asseritamente indeducibili perché costituiti da imposte e sanzioni, e l’irregolare tenuta della contabilità di magazzino, determinando un maggiore imponibile e irrogando le relative sanzioni.

Esperito senza esito il tentativo di definizione in adesione, le società impugnavano l’atto. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, valorizzando la correzione di errori commessi in dichiarazione a danno del contribuente. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione censurava la sentenza nella parte in cui aveva consentito di far valere in contenzioso la correzione di errori commessi in dichiarazione, in particolare gli interessi passivi non dedotti e l’A.C.E. non indicata, pur in assenza di dichiarazione integrativa. Secondo la ricorrente, la possibilità di emendare gli errori opererebbe solo quando l’opposizione miri a limitare la pretesa fiscale, non quando il contribuente intenda far valere un proprio credito.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. L’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 prevede sì la dichiarazione integrativa come regola generale, ma contiene una clausola finale che fa salva, in ogni caso, la possibilità per il contribuente di far valere in sede di accertamento o di giudizio gli errori che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria.

Richiamando il principio enunciato a Sezioni Unite n. 13378 del 2016, il Collegio ha ricordato che la dichiarazione integrativa incontra il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo quando sia diretta a emendare errori in danno del contribuente, ferma restando la possibilità di chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria. Le sezioni semplici si sono conformate a tale indirizzo.

Nel caso concreto le società non avevano chiesto rimborsi né avanzato domande riconvenzionali, essendosi limitate a invocare l’annullamento dell’avviso di accertamento. La correzione degli errori restava dunque ammissibile.

Con il secondo motivo l’Amministrazione lamentava omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quanto ai costi ritenuti indeducibili. La Corte ha rilevato che la questione era stata esaminata e decisa dai giudici di appello, i quali avevano annullato l’atto su una doppia ratio decidendi: il difetto di motivazione e, nel merito, l’infondatezza della pretesa. Il vizio di omessa pronuncia presuppone l’assenza totale di decisione sulla domanda, evenienza qui esclusa.

Il Collegio ha aggiunto che l’eventuale mancata disamina puntuale delle difese dell’Amministrazione avrebbe potuto integrare al più un vizio di insufficienza della motivazione, non più deducibile in sede di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese processuali e distrazione in favore dei difensori delle controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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