Ferie non godute: conservazione del trattamento contrattuale più favorevole dopo privatizzazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8653 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di successione di contratti collettivi, la clausola che sancisce la conservazione ad personam delle quantità di ferie spettanti in forza dei CCNL precedentemente applicati, ove superiori, impone il mantenimento del regime più favorevole al lavoratore, da individuarsi mediante comparazione complessiva delle discipline contrattuali e non attraverso una lettura atomistica delle singole clausole. L’interpretazione delle disposizioni di CCNL compete direttamente alla Corte di cassazione, essendo parificate sul piano processuale alle norme di diritto, e va condotta secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con particolare rilievo del criterio logico-sistematico in ragione delle caratteristiche della contrattazione collettiva. Non costituisce domanda nuova in appello quella che si limiti a specificare la fonte contrattuale già introdotta nel giudizio di primo grado dalla stessa datrice di lavoro, integrando una mera emendatio libelli. È infine illegittima la disapplicazione del contratto collettivo operata con il contratto individuale al fine di ridurre i giorni di permesso retribuito a seguito della reintroduzione legislativa di alcune festività soppresse.
Il Fatto
Tre lavoratori, dipendenti di una società di gestione idrica da epoca anteriore alla sua privatizzazione da ente pubblico non economico, chiedevano il riconoscimento del diritto a ventotto giorni di ferie annuali e la condanna della datrice al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute nel periodo 2013/2018.
Il giudice di primo grado rigettava le domande. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello, riconosceva il diritto ai ventotto giorni previsti dal CCNL FederGasAcqua 1995 e condannava la società al pagamento delle rispettive somme. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui i lavoratori hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente la richiesta di riunione ad altri giudizi, non ravvisandone l’opportunità, e affronta il primo motivo, con cui la società deduceva la violazione dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. per l’accoglimento di una domanda asseritamente nuova in appello. Il motivo è infondato: la variazione della fonte contrattuale era stata introdotta in primo grado dalla stessa datrice di lavoro con il primo atto difensivo e non comporta variazione della causa petendi, ma una sua mera specificazione, integrando una emendatio libelli.
La Corte ricostruisce la distinzione tra domanda nuova, inammissibile in appello, e semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio, richiamando il consolidato indirizzo di legittimità (Cass. n. 8842 del 2013; Cass. n. 23415 del 2018; Cass. n. 19186 del 2020; Cass. n. 535 del 2018; Cass. n. 1585 del 2015). Il divieto di jus novorum non opera quando la nuova prospettazione si fondi sulle stesse circostanze di fatto e non introduca un tema di indagine completamente nuovo.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché la questione relativa alla confluenza dei precedenti CCNL in quello del 2002 implica un accertamento in fatto e si caratterizza per un profilo di novità. I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono ammissibili ma infondati nel merito. La Corte afferma che l’interpretazione dei CCNL le compete direttamente, secondo gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con particolare rilievo del criterio logico-sistematico (Cass. n. 29893 del 2019; Cass. n. 5140 del 2005).
Dalla comparazione delle discipline emerge che il regime del CCNL 1995 è maggiore per tutti rispetto a quello del CCNL 2002, con conseguente mantenimento del primo in forza della clausola di conservazione ad personam. Né rileva la variazione di disciplina delle festività soppresse per effetto del factum principis: è illegittima la disapplicazione del contratto collettivo operata con il contratto individuale per ridurre i giorni di permesso retribuito a seguito della reintroduzione legislativa di alcune festività (Cass. n. 18715 del 2014; Cass. n. 8647 del 2017).
Quanto al quarto motivo, il vizio di motivazione esorbita dai limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sindacabile solo sotto il profilo del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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