Pluralità di rationes decidendi e inammissibilità delle censure residue (Cass. civ. Sez. I n. 6954 del 15.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una decisione di merito sorretta da una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la statuizione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, ormai coperte da giudicato interno. La dichiarazione di fallimento non presuppone un definitivo accertamento del credito, né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale volto a verificare la legittimazione dell’istante. La mancanza del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ove non costituisca errore procedurale, va dedotta con la revocazione per errore di fatto, non in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione che denunci un vizio di omessa pronuncia deve indicare specificamente il contenuto della domanda o eccezione pretermessa, non essendo sufficiente la mera collocazione della censura nell’atto di impugnazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Frosinone dichiarava il fallimento di un imprenditore individuale, titolare di una ditta, su istanza di un creditore. L’imprenditore proponeva reclamo, deducendo che il suo assoggettamento a una misura di prevenzione patrimoniale ne impedisse la qualificazione come fallibile. La Corte d’appello respingeva il reclamo, rilevando il difetto di specificità della doglianza e, soprattutto, la carenza di interesse, poiché al momento della dichiarazione di fallimento la confisca era stata revocata con decreto dell’11 giugno 2018.

Avverso tale sentenza l’imprenditore proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi: dall’effetto devolutivo del reclamo alla mancanza del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, dalla violazione della disciplina delle misure di prevenzione al regime delle girate cambiarie, fino all’omesso esame della contestazione dello stato di insolvenza. Gli intimati non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il primo motivo, che censurava l’applicazione all’impugnazione fallimentare di un principio proprio della disciplina dell’appello. Il motivo è inammissibile: la Corte territoriale non si era limitata a rilevare il difetto di specificità, ma aveva anche escluso l’interesse del reclamante, essendo la misura di prevenzione venuta meno prima della dichiarazione di fallimento. Su tale autonoma argomentazione nessuna contestazione era stata mossa.

La Cassazione enuncia così il principio cardine: quando la decisione si fonda su più ragioni distinte e autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre, richiamando sul punto Cass. 9752/2017 e Cass., Sez. U., 7931/2013. Nel caso di specie, inoltre, la doglianza era priva di decisività, poiché l’impresa era rimasta sussistente e responsabile dei debiti impagati.

Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto — riguardanti il decreto ingiuntivo, la disciplina delle misure di prevenzione e le girate cambiarie — la Corte li esamina congiuntamente. Il secondo e il quarto sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., mentre il terzo è infondato. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. U., 1521/2013: l’art. 6 l. fall. non presuppone un definitivo accertamento del credito, né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente la delibazione incidentale del credito dell’istante. La constatazione circa l’avvenuta esecutorietà del decreto ingiuntivo costituisce apprezzamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità, salvo il rimedio della revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 5792/2024).

La Corte esclude poi ogni rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di prevenzione e l’istruttoria fallimentare, avendo le due procedure finalità diverse. Infine, i motivi quinto e sesto sono dichiarati inammissibili: il quinto, per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato il contenuto della censura pretermessa (Cass., Sez. U., 15781/2005; Cass. 11325/2023); il sesto, perché estraneo al contenuto della decisione impugnata.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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