Ferie non godute dal dirigente pubblico e onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. V n. 5496 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta, alla cessazione del rapporto, la perdita del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Spetta al datore di lavoro provare di avere adempiuto all’obbligo di consentire la fruizione, mediante un invito, se necessario formale, formulato in modo accurato e in tempo utile, contenente l’avviso che, in caso di mancato godimento, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Il datore di lavoro deve inoltre dimostrare che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non impedivano il godimento. In difetto di tale prova, l’indennità è dovuta anche per le ferie maturate negli anni antecedenti alla risoluzione.
Il Fatto
Un dirigente amministrativo di un’azienda ospedaliera ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012, quantificata in una somma determinata. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte di Appello ha riformato la decisione, ritenendo che il dirigente, disponendo del potere di attribuirsi le ferie senza ingerenze datoriali, avrebbe dovuto provare l’esistenza di esigenze aziendali eccezionali e obiettive ostative alla fruizione.
Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. L’azienda ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente il quinto e il sesto motivo, incentrati sull’onere probatorio gravante sul datore di lavoro. Il ricorrente contestava che l’azienda avesse dimostrato il proprio adempimento e richiamava la giurisprudenza europea sull’obbligo datoriale di porre il lavoratore in condizione di fruire effettivamente delle ferie annuali retribuite.
Il Collegio ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 13613/2020; Cass. n. 18140/2022; Cass. n. 21780/2022; Cass. n. 13679/2024) e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione, cause riunite C-569 e C-570/2016; cause C-619/2016 e C-684/16). Da tali fonti discende che le ferie costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore e che è il datore di lavoro a dover provare di avere offerto la fruizione, con invito formale e avviso espresso della possibile perdita.
Il principio di diritto enunciato è che il potere del dirigente pubblico di autorganizzarsi le ferie non fa venir meno il diritto all’indennità alla cessazione del rapporto, se il datore di lavoro non dimostra di avere, nell’esercizio dei propri doveri di vigilanza e indirizzo, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruirne e di avere assicurato che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non impedissero il godimento. L’invito deve essere accurato e tempestivo, idoneo a garantire che le ferie conservino la loro funzione di riposo, e contenere l’avviso della perdita.
La sentenza impugnata è stata ritenuta non conforme a tali principi, avendo addossato al dirigente, e non all’azienda, l’onere di provare le esigenze eccezionali ostative alla fruizione. La Corte ha pertanto accolto il quinto e il sesto motivo, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità. Non sono state ritenute sussistenti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.