Notifica PEC della cartella e prescrizione contributiva nel termine di opposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19431 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, ricavabile dall’indirizzo del mittente. Occorre invece che il contribuente alleghi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla ricezione da un indirizzo diverso da quello presente in tale registro. La scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce l’irretrattabilità del credito. Pertanto, la prescrizione dei contributi maturata prima della notifica della cartella va fatta valere con l’opposizione, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, nel termine di quaranta giorni dalla notifica.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione, ex art. 615 c.p.c., contro una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, deducendo che l’atto presupposto — una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali, con sanzioni, per gli anni dal 2001 al 2013 — non gli era mai stata notificata, con conseguente prescrizione della contribuzione richiesta.
Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo la cartella regolarmente notificata via PEC e il contribuente decaduto, per mancata impugnazione nel termine di quaranta giorni, da ogni doglianza, compresa quella sulla prescrizione maturata prima della notifica. La Corte d’appello confermava, reputando i vizi di notifica non prospettati nell’atto introduttivo, non decisivi e tardivamente proposti ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione delle norme sulla notificazione telematica, perché la Corte d’appello non aveva ritenuto decisiva la circostanza che la notifica provenisse da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri; il contribuente, per timore di phishing, non aveva aperto il file allegato.
Il motivo è infondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale essa risulta provenire, desumibile dall’indirizzo del mittente. Per vincere tale presunzione occorre che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione da un indirizzo diverso da quello registrato. Nella specie il ricorrente si è limitato a dedurre il vizio formale, senza allegare alcuno specifico vulnus all’esercizio del diritto di difesa.
Il secondo motivo lamentava la violazione della disciplina della prescrizione contributiva, ritenuta non rilevabile dalla Corte d’appello perché l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta nei quaranta giorni dalla notifica della cartella, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, per l’intervenuta definitività del credito.
Anche tale motivo è infondato. La Corte ribadisce che la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Nella specie la Corte d’appello ha accertato che la cartella era stata ritualmente notificata a mezzo PEC e il contribuente non ha mai negato di averla ricevuta. Pertanto, chi intenda far valere ragioni estintive della pretesa anteriori alla notifica della cartella deve proporre opposizione nel termine di quaranta giorni, per far valere la prescrizione dei contributi maturata prima di detta notifica.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore di entrambi gli enti intimati, liquidate per ciascuno in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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