Recesso ingiustificato e rinnovo del contratto di agenzia a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19996 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di agenzia a tempo determinato, la clausola di tacita rinnovazione “di anno in anno salvo disdetta” è legittima e la reiterata rinnovazione non determina la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, non applicandosi la speciale normativa limitativa dei contratti a termine al rapporto di agenzia. In caso di recesso ingiustificato del preponente prima della scadenza del termine, all’agente spetta il risarcimento del danno ex art. 1750 c.c. e non l’indennità sostitutiva del preavviso, istituto riservato ai rapporti a tempo indeterminato. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura che richieda una rivalutazione del materiale istruttorio, essendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. configurabile solo in casi di contrasto con la regola di giudizio o di attribuzione di un valore probatorio diverso da quello legale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Potenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’agente, condannava la società preponente al pagamento di provvigioni non corrisposte per gli anni 2008 e 2009, oltre interessi e rivalutazione. La società ricorreva per cassazione, deducendo la violazione delle norme in tema di prova e l’omessa pronuncia su domande di recesso per giusta causa e risarcimento danni. L’agente resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale, lamentando il mancato riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso, la riduzione delle provvigioni sulle vendite dirette e la mancata liquidazione dell’indennità di cessazione del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, in quanto volto a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio. Ha precisato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre non è ravvisabile nella mera circostanza che le prove siano state valutate diversamente dal convincimento del ricorrente. Analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo in caso di attribuzione di un valore probatorio difforme da quello legale, e non per un semplice “male esercitato” prudente apprezzamento che, nel regime previgente, poteva essere censurato solo per i gravi vizi motivazionali di cui alle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014.
Il Collegio ha rigettato anche il secondo motivo del ricorso principale, escludendo l’omessa pronuncia sulla giusta causa del recesso (su cui si era formato il giudicato) e sul risarcimento danni, giudicato inammissibile per genericità già in appello.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la clausola di tacita rinnovazione di un contratto di agenzia a termine non comporta la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Di conseguenza, in caso di recesso ingiustificato, l’agente ha diritto al risarcimento del danno e non all’indennità sostitutiva del preavviso, come già affermato da Cass. n. 7426 del 1992 e da Cass. n. 26191 del 2025.
La Corte ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, l’uno per la richiesta di rivalutazione di una questione di merito relativa all’acquiescenza sulla riduzione delle provvigioni, l’altro per la domanda di indennità di cessazione del rapporto, basata su una ricostruzione fattuale alternativa. Ha accolto invece il sesto motivo, rilevando una discrasia tra motivazione e dispositivo in tema di spese, correggendo la statuizione e condannando la società al pagamento di un terzo delle spese del doppio grado, oltre alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità per soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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