Ferie non godute per inerzia del superiore: monetizzazione integrale al dipendente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4174 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico e provenire da soggetto legittimato, a pena di inefficacia. Laddove l’amministrazione non provi che la mancata fruizione delle ferie sia riconducibile a colpa del dipendente, la monetizzazione delle ferie non godute è dovuta integralmente. La responsabilità dell’organizzazione interna, che non inoltri agli uffici competenti le richieste già inoltrate dal dipendente, grava sull’amministrazione datrice. Il ricorso che non si misuri con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inammissibile.
Il Fatto
Un comandante della polizia municipale, inquadrato nel livello D del comparto Regioni e Autonomie locali, agiva nei confronti del Comune datore per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per 239 giornate. Il Tribunale di Larino rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Campobasso, in riforma, la accoglieva anche nel quantum. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi, resistiti dal lavoratore con controricorso.
La decisione territoriale si fondava sul rilievo che il dipendente aveva effettivamente inoltrato le richieste di ferie al Segretario comunale, organo deputato ad autorizzarle. Il disconoscimento operato dall’ente, tanto dei documenti quanto della firma apposta dal superiore gerarchico, era stato ritenuto irrilevante; l’eventuale mancato inoltro agli uffici competenti andava addebitato a disfunzioni interne all’amministrazione, non alla condotta del lavoratore.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il Comune denunciava la violazione degli artt. 214 e 216 cod. proc. civ., lamentando l’erroneità del convincimento sulla acquisita prova documentale dell’inoltro delle richieste e del diniego opposto per esigenze di servizio.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché non si misura con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito non ha affatto ritenuto provata la piena efficacia dei documenti nonostante il disconoscimento, ma ha rilevato l’irregolarità del disconoscimento stesso: generico quanto ai documenti, contestati non nella loro consistenza ma nel loro effettivo invio agli uffici competenti, ed effettuato da soggetto non legittimato quanto alla sottoscrizione.
Su questa base cade anche il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 10, d.lgs. n. 66/2003 e 18 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali del 6.7.1995: esso presuppone la fondatezza del primo, non riscontrabile, e si risolve nella mera confutazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito.
Parimenti inammissibile è il terzo motivo, prospettato in via subordinata sul concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. per la mancata predisposizione di un piano di smaltimento delle ferie residue. La Corte osserva che anche questa censura oppone una diversa lettura dei fatti, laddove la ricostruzione territoriale appare logicamente e giuridicamente fondata: a predisporre il piano non doveva essere l’interessato, ma il superiore gerarchico – il Direttore Generale – incaricato di disporre e autorizzare le ferie.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità, liquidate e distratte in favore del procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario; la Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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