Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione del fatto accertato in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20707 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione o falsa applicazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La doglianza di violazione dell’art. 2697 cod. proc. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può prospettarsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposto prove d’ufficio fuori dei limiti legali o disatteso prove legali. Il giudizio sull’idoneità degli elementi presuntivi è sottratto al controllo di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici. Il vizio di motivazione rileva solo se il provvedimento scenda sotto il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
Un dipendente con funzioni di quadro direttivo impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, irrogata dalla banca datrice di lavoro.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che gli addebiti contestati fossero due e non tre e aveva riconosciuto rilevanza disciplinare a due condotte: la partecipazione societaria non autorizzata in una società immobiliare e l’accesso ingiustificato a schede di clienti attraverso gli strumenti informatici aziendali. Il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la banca resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. proc. civ., la Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Sez. III n. 15107 del 2013): la doglianza è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a un soggetto diverso da quello gravato, ipotesi non ricorrente nella specie.
Sul vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte osserva che si verte in una valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità. Dopo la riformulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, il controllo resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale della motivazione, individuato in negativo nelle note ipotesi (mancanza, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017). Il ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico, ma contesta aspetti valutativi dell’iter motivazionale: l’omesso esame riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico, non “questioni” o “argomentazioni” (Cass. n. 2268 del 2022).
Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la violazione non può prospettarsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposto prove d’ufficio fuori dei limiti legali o disatteso prove legali (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014). Sulle presunzioni, la Corte ribadisce che il giudizio di idoneità degli indizi è riservato al merito, se la motivazione è immune da vizi logici e se la valutazione è globale (Cass. n. 17410 del 2019); è censurabile solo la decisione che neghi valore indiziario agli elementi senza verificarne la sintesi (Cass. n. 8115 del 2025).
Nel merito, la Corte ritiene non implausibile l’apprezzamento del giudice d’appello: la policy aziendale sull’utilizzo degli strumenti elettronici e dei dati personali era stata violata, né la condotta era esclusa dalla disponibilità di proprie credenziali o dal mancato accertamento di un tornaconto personale. Parimenti immune da vizi è la valutazione sulla partecipazione societaria, non autorizzata, che il ruolo di quadro direttivo imponeva di conoscere e rispettare.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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