Ferie non godute e riliquidazione della pensione nella giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 117 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il thema decidendum è circoscritto al ricorso introduttivo e non tollera ampliamenti tramite memoria integrativa. La richiesta di risarcimento del danno connessa al trattamento di quiescenza esula dalla giurisdizione contabile ed è devoluta al giudice ordinario. Gli importi corrisposti a titolo di ferie non godute costituiscono retribuzione utile ai fini del calcolo del montante contributivo e impongono la riliquidazione della pensione sin dall’originaria decorrenza. Il contegno non contestativo dell’Istituto previdenziale, unito all’art. 156, comma 3, del Codice di giustizia contabile, consolida i fatti allegati dall’attore.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con qualifica di Capo Reparto, è cessato dal servizio dal 01.02.2021 con attribuzione del trattamento pensionistico di anzianità, poi riliquidato in forza dell’interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 resa dalle Sezioni Riunite contabili.
Con ricorso ha lamentato il mancato computo di tre periodi: giorni 15 di ricongiunzione del 1989; giorni 21 di servizio di novembre 2018; complessivi giorni 65 di congedo ordinario non goduto, liquidati monetariamente, maturati in parte presso il Corpo e in parte presso il Convitto Nazionale Statale di Cagliari. L’INPS si è costituito sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo la cessazione della materia del contendere sul secondo capo.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico affronta anzitutto le questioni pregiudiziali. La domanda di risarcimento del danno è dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, poiché esula dal perimetro di cognizione della Magistratura contabile, limitato all’accertamento dell’an e del quantum del trattamento pensionistico, restando devoluta al giudice ordinario secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte.
Le nuove censure introdotte con la memoria integrativa del 03.07.2025 sono parimenti inammissibili. Nel giudizio pensionistico contabile non sono consentiti motivi aggiunti: il perimetro della cognizione resta circoscritto al gravame introduttivo, potendo la parte depositare solo memorie illustrative. Le deduzioni ulteriori, tra cui il mancato riconoscimento del cosiddetto “moltiplicatore”, risultano aliene rispetto ai capi originari e potranno formare oggetto di ricorso autonomo.
Nel merito, il primo capo è respinto. I servizi ricongiunti si collocano nell’anno solare 1989, per il quale la liquidazione ha valorizzato l’intero periodo massimo di dodici mesi, operando il divieto di duplicazione del medesimo periodo. Ciò che non è stato computato come ricongiunzione è stato considerato come servizio presso il Ministero dell’Istruzione, senza differenza economica nel calcolo.
Sul secondo capo è dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’INPS rappresentato che il mese di novembre 2018 è stato computato integralmente dopo le denunce correttive pervenute dall’amministrazione di appartenenza.
Il terzo capo è accolto. Il ricorrente ha documentato l’avvenuto pagamento dei giorni 65 di ferie non godute e l’INPS non ha svolto alcuna difesa sul punto. Operano il principio di non contestazione, richiamato dalle Sezioni Unite n. 12065 del 2014, e l’art. 156, comma 3, del Codice di giustizia contabile, che impone all’amministrazione convenuta di prendere posizione precisa sui fatti posti a fondamento della domanda.
Nota della Redazione
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