Irregolarità del conto giudiziale senza ammanchi né addebiti di responsabilità (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 78 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il collegio che non pronuncia il discarico dichiara l’irregolarità della gestione contabile ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c. anche quando non emerga alcun ammanco e non siano configurabili profili di responsabilità. L’accertata discordanza tra riscossioni e versamenti, non imputabile ad apprensioni da parte di terzi ma a carenze informative dell’ente, giustifica la declaratoria di irregolarità senza addebito. Il difetto di ammanchi e di responsabilità integra gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese. Resta ferma la trasmissione degli atti alla Procura regionale per la verifica di eventuali responsabilità amministrative.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di più agenti contabili di un ente locale, esaminata dal magistrato relatore con distinte relazioni del 2024, tutte concluse per la declaratoria di irregolarità. Il relatore ha rilevato che, nonostante il tentativo di conciliazione esperito dall’ente mediante un prospetto analitico, non era possibile quantificare con puntualità gli importi riscossi e riversati, data la discordanza tra i dati estrapolati dal software di contabilità e quelli desumibili dai bollettari e registri mensili.
Gli agenti contabili hanno contestato l’addebito con articolata memoria; la Procura regionale ha chiesto il rinvio del conto al magistrato istruttore. Con ordinanza istruttoria la Sezione ha disposto che il comune accertasse, entro sessanta giorni, se il surplus di versamenti di un agente potesse riferirsi ai conti degli altri agenti per gli anni 2019 e 2020. Acquisita l’integrazione, la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dal combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Il primo prevede che, quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice designato depositi la relazione di discarico; ove il relatore abbia invece rilevato l’assenza del pareggio o l’irregolarità, si applica il secondo, con fissazione dell’udienza di discussione entro trenta giorni dal deposito della relazione.
Nel caso concreto, la nota istruttoria del comune ha chiarito che la discordanza tra il totale lavorato e il versato è presumibilmente attribuibile all’emissione extra procedura di parte dei certificati storici di residenza e famiglia. La banca dati informatica dell’ente non risulta aggiornata con gli archivi cartacei dei tre ex comuni confluiti nell’attuale compagine.
Su questa base la Corte ha ritenuto che, in mancanza di apprensioni da parte di terzi, il surplus di versamenti di un agente contabile possa essere riferito ai conti degli altri due agenti per gli anni 2019 e 2020. Il quadro ricostruttivo esclude dunque qualsivoglia distrazione di somme.
Richiamato l’art. 149, comma 3, c.g.c., secondo cui il collegio che non pronuncia discarico liquida il debito dell’agente, dispone ove occorra la rettifica dei resti ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile, la Sezione ha optato per la declaratoria di irregolarità del conto, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.
Il rilievo del difetto di ammanchi e di responsabilità ha costituito, per il collegio, gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese. La Corte ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza al Procuratore regionale, perché verifichi l’eventuale sussistenza di responsabilità amministrative, lasciando così impregiudicata ogni ulteriore valutazione.
Nota della Redazione
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