Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per il consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 178 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile che, quale consegnatario di beni dell’ente locale, non abbia il debito di custodia di beni mobili o materie ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario è il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, ma la sua presentazione presuppone la sussistenza del debito di custodia. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale. La pronuncia in rito esclude la condanna alle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un Comune, qualificato come conto del consegnatario di beni e riferito all’esercizio finanziario 2023. Il conto, depositato il 19 giugno 2024, è iscritto sul conto giudiziale n. 192104/2023 e forma oggetto del giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte.
La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione sottoposta al giudice contabile attiene dunque alla stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente contabile, in relazione alla natura dei beni gestiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Corte rileva però che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL). È questo il presupposto sostanziale che fonda l’obbligo di resa del conto.
Su tale premessa la Sezione richiama la pacifica giurisprudenza contabile, che ritiene non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Vengono in rilievo, tra le altre, la pronuncia della stessa Sezione n. 217/2018, nonché le decisioni delle Sezioni Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Toscana nn. 60 e 61/2016, Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Calabria n. 323/2013.
Da tale orientamento, che il Collegio recepisce integralmente, deriva l’improcedibilità del giudizio. La conseguenza processuale è la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La decisione in rito comporta che nulla sia disposto per le spese.
Nota della Redazione
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